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Forcelle Transalp sulla domy

Ultimo Aggiornamento: 04/07/2009 18:51
27/05/2009 19:04

A sto punto facciamo i pignoli fino alla fine :

L. 5 febbraio 1992, n. 122 (1).
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (1/a).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41.

....1. Attività di autoriparazione.
1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli (1/b).
3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista
.....
6. Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore.
1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2 (3), salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione (3/a).
.....

Quindi caro Mattia se ti sei cambiato le pastiglie o i tubi freno mettendo gli originali ma l'hai fatto TU nel tuo garage e hai un incidente e si vede che le pastiglie le hai appena cambiate , non potendo farlo l'assicurazione non ti paga ...

[Modificato da Paolinuz 27/05/2009 19:08]
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