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Tasso alcolemico per motociclisti

Ultimo Aggiornamento: 29/07/2019 08:03
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Cinquantino truccato
06/06/2019 10:18

Ci provo
Non è proprio il mio campo ma la situazione attuale dovrebbe essere questa:

la norma che regola la questione è l’art. 186 del codice della strada.

(Al successivo art. 186 bis si disciplina la guida in stato di ebbrezza per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.)
L’art. 186 prevede nella formulazione attuale tre “scaglioni” di “ubriachezza” cui corrispondono diverse sanzioni:
Limiti di tasso alcolemico
Al comma 2 dell’art. 186 troviamo queste tre situazioni:
1. tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)
E’ prevista una sanzione solo amministrativa (pecuniaria) che va da a € 544 a € 2.174.
All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
2. tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
È prevista l’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi (diventa reato). All’accertamento del reato segue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. (Le conseguenze penali si possono eventualmente attenuare mediante la conversione della pena in lavori socialmente utili.)
3. tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
La norma prevede l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. È sempre e comunque prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni nonché la confisca (non è sequestro, te lo tolgono proprio e lo vendono all’asta) dell’autovettura. La confisca dell’autovettura non è prevista se questa è intestata a persona diversa dal trasgressore: in questo caso però, si raddoppia il periodo di sospensione della patente di guida di chi ha commesso il reato. Anche per questa fattispecie, a determinate condizioni, può essere chiesta al Giudice la conversione della pena in lavori socialmente utili.
Aggravanti speciali per chi guida in stato di ebbrezza
- Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale tutte le sanzioni vengono raddoppiate ed è anche previsto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato, come previsto dal comma 2-bis dell’art. 186 C.d.S..
- Se il fatto è commesso dalle 22:00 alle 7:00 l’ammenda prevista è aumentata da 1/3 alla metà. Ad esempio: un’ammenda di € 1.000 potrebbe aumentare da un minimo di € 1.333 ad un massimo di € 1.500 (come previsto dal comma 2-sexies dell’art. 186 C.d.S.).
Divieto assoluto di consumare alcolici per alcune persone
Alcuni tipi di conducenti il Codice della Strada prevede espressamente il divieto assoluto di porsi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche.
• i conducenti che hanno meno di 21 anni al momento della violazione;
• coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni;
• i guidatori professionali che si occupano di trasporto di cose o persone (autotrasportatori o taxisti);
• tutti i conducenti che guidano mezzi pesanti (superiori ai 35 quintali), autobus e mezzi adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti disponibili.
Se al momento del controllo uno di questi soggetti risulta avere un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono puniti con una sanzione pecuniaria (da euro 168 ad euro 679).
Nel caso in cui i conducenti in questione provochino un incidente stradale, le sanzioni amministrative di cui sopra vengono raddoppiate.
Non è finita: ove questi soggetti commettano gli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), < da 0,5 a 0,8> le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; se si rendono responsabili dell’illecito di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), < superiore a 1,5> tutte le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Guida in stato di ebbrezza: recidiva
Attenzione a non commettere il reato di guida in stato di ebbrezza (da 0,5 a 0,8 e superiore a 1,5) per più di una volta nel corso di un biennio, poiché alla seconda volta scatta la revoca della patente di guida, oltre ad altre gravi conseguenze processuali sul piano penale.
Stato di ebbrezza alla guida di un motociclo o ciclomotore
In caso di accertamento di un tasso alcolemico a partire da 0,8 gr/l (cioè dal momento in cui la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale), il Codice della Strada (art. 213 comma 2 sexies) prevedeVA sempre la confisca del motociclo o del ciclomotore utilizzato per commettere il reato.
L’art. 213 però è stato sostituito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 che nei primi 2 commi prevede:
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.



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