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Tasso alcolemico per motociclisti

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    el.bandidox
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    00 05/06/2019 11:49
    Buongiorno,

    come da titolo sono ad aprire una discussione che faccia chiarezza circa il tasso alcolemico massimo consentito legalmente per la circolazione di noi motociclisti: ho cercato alcune informazioni in rete ma da quel che ho visto c'è parecchia confusione in merito.
    C'è chi dice che il tasso alcolemico permesso sia pari a "0mmg/l" come per i camionisti, e chi invece dice che sia "0.5mmg/l" come per gli automobilisti.
    Ho trovato una discussione in cui si dice che il tasso tollerato è "0.5mmg/l" ma che dagli "0.8mmg/l" scatta la confisca del mezzo.

    A questo si aggiunge il fatto che alcune Norme che regolano la materia sono sempre in fase di discussione o aggiornamento.

    Visto che l'argomento tocca tutti noi e soprattutto che io NON PRATICO L'ASTEMIA, sono a chiedere maggiori chiarimenti circa la situazione attuale all'anno 2019, magari a qualcuno del Forum che fa parte delle Forze dell'Ordine o si occupa per lavoro di questioni legali.

    Qualcuno sa rispondere?


    [Modificato da el.bandidox 05/06/2019 11:52]
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    Leorus2009
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    00 05/06/2019 16:41
    a volte mi è capitato di ritrovarmi inspiegabilmente davanti la porta del box senza ricordare come ci sono arrivato...

    però l'argomento mi interessa [SM=x653545]


    Leandro (da Milano)
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    ilkuke
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    00 06/06/2019 10:18
    Ci provo
    Non è proprio il mio campo ma la situazione attuale dovrebbe essere questa:

    la norma che regola la questione è l’art. 186 del codice della strada.

    (Al successivo art. 186 bis si disciplina la guida in stato di ebbrezza per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.)
    L’art. 186 prevede nella formulazione attuale tre “scaglioni” di “ubriachezza” cui corrispondono diverse sanzioni:
    Limiti di tasso alcolemico
    Al comma 2 dell’art. 186 troviamo queste tre situazioni:
    1. tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)
    E’ prevista una sanzione solo amministrativa (pecuniaria) che va da a € 544 a € 2.174.
    All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
    2. tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
    È prevista l’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi (diventa reato). All’accertamento del reato segue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. (Le conseguenze penali si possono eventualmente attenuare mediante la conversione della pena in lavori socialmente utili.)
    3. tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
    La norma prevede l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. È sempre e comunque prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni nonché la confisca (non è sequestro, te lo tolgono proprio e lo vendono all’asta) dell’autovettura. La confisca dell’autovettura non è prevista se questa è intestata a persona diversa dal trasgressore: in questo caso però, si raddoppia il periodo di sospensione della patente di guida di chi ha commesso il reato. Anche per questa fattispecie, a determinate condizioni, può essere chiesta al Giudice la conversione della pena in lavori socialmente utili.
    Aggravanti speciali per chi guida in stato di ebbrezza
    - Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale tutte le sanzioni vengono raddoppiate ed è anche previsto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato, come previsto dal comma 2-bis dell’art. 186 C.d.S..
    - Se il fatto è commesso dalle 22:00 alle 7:00 l’ammenda prevista è aumentata da 1/3 alla metà. Ad esempio: un’ammenda di € 1.000 potrebbe aumentare da un minimo di € 1.333 ad un massimo di € 1.500 (come previsto dal comma 2-sexies dell’art. 186 C.d.S.).
    Divieto assoluto di consumare alcolici per alcune persone
    Alcuni tipi di conducenti il Codice della Strada prevede espressamente il divieto assoluto di porsi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche.
    • i conducenti che hanno meno di 21 anni al momento della violazione;
    • coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni;
    • i guidatori professionali che si occupano di trasporto di cose o persone (autotrasportatori o taxisti);
    • tutti i conducenti che guidano mezzi pesanti (superiori ai 35 quintali), autobus e mezzi adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti disponibili.
    Se al momento del controllo uno di questi soggetti risulta avere un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono puniti con una sanzione pecuniaria (da euro 168 ad euro 679).
    Nel caso in cui i conducenti in questione provochino un incidente stradale, le sanzioni amministrative di cui sopra vengono raddoppiate.
    Non è finita: ove questi soggetti commettano gli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), < da 0,5 a 0,8> le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; se si rendono responsabili dell’illecito di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), < superiore a 1,5> tutte le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
    Guida in stato di ebbrezza: recidiva
    Attenzione a non commettere il reato di guida in stato di ebbrezza (da 0,5 a 0,8 e superiore a 1,5) per più di una volta nel corso di un biennio, poiché alla seconda volta scatta la revoca della patente di guida, oltre ad altre gravi conseguenze processuali sul piano penale.
    Stato di ebbrezza alla guida di un motociclo o ciclomotore
    In caso di accertamento di un tasso alcolemico a partire da 0,8 gr/l (cioè dal momento in cui la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale), il Codice della Strada (art. 213 comma 2 sexies) prevedeVA sempre la confisca del motociclo o del ciclomotore utilizzato per commettere il reato.
    L’art. 213 però è stato sostituito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 che nei primi 2 commi prevede:
    1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.



    Honda NX650 Dominator - RD02 / 1993
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    el.bandidox
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    00 06/06/2019 12:38
    Ottimo ...è già qualche informazione in più... quindi riassumendo per il popolo dei motociclisti la situazione dovrebbe essere questa:

    1) tasso alcolemico fino a 0,49 mg/l: circolazione possibile;

    2) tasso alcolemico da 0,50 a 0,79 mg/l: sanzione solo amministrativa (pecuniaria) e ritiro patente da 3 a 6 mesi;

    3) tasso alcolemico superiore a 0,80 mg/l: ritiro patente e c'è SEMPRE la confisca del veicolo anche se temporaneamente lo si può tenere in custodia in area privata. Invece la quantità di ammenda e l'arresto dipendono se tasso alcoolico rilevato è inferiore o superiore agli 1,5 mg/l;

    Io nel dubbio ho investito una trentina di Euro e mi son comprato un piccolo tester elettronico tascabile...lo lascio nel bauletto e male non mi fa...

    Buone bevute a tutti !!! ...rispettando i limiti ovviamente !! [SM=x653545]
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    ilkuke
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    00 06/06/2019 13:26
    Re:
    el.bandidox, 06/06/2019 12.38:

    ..... e c'è SEMPRE la confisca del veicolo ...... [SM=x653545]




    Beh no aspè non è proprio così, una volta si ma adesso no.

    Adesso c'è il sequestro che si definisce preventivo quando per il reato è prevista la confisca quindi con la formulazione dell'art. 186 del cds la confisca c'è per le ipotesi di bevuta media (superiore a 0,5) e di bevuta grave (oltre 1,5) lo si capisce dalla formulazione letterale della norma

    "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato"

    quindi devi essere beccato, processato e condannato o ti deve essere applicata una delle misure alternative (patteggiamento) e il veicolo deve essere intestato a te.

    Con la confisca si saluta, piangendo, la moto anche se.......

    ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186:

    "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta."


    Insomma facciamo i bravi.

    Dovcrebbe essere così [SM=g27988] ..... salvo errori e omissioni o castronerie varie di cui, nel caso, mi scuso [SM=g27995]

    Ciao



    Honda NX650 Dominator - RD02 / 1993
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    el.bandidox
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    00 06/06/2019 13:44
    ...per la serie: fatta la legge, trovato l'inganno ... trovato l'inganno, cambiata la legge!!
    vabbeh...diciamo che c'è un scappatoia in più per evitare la confisca definitiva della moto....
    [SM=x653552]
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    piadinacolsalame
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    00 15/07/2019 13:06
    Grazie da parte di tutto il forum, per queste preziose informazioni. E io che pensavo che dovessimo avere il limite zero....ma ciò non toglie nulla da quanto da voi esposto. [SM=x653531]
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    el.bandidox
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    00 15/07/2019 17:52
    Re:
    piadinacolsalame, 15/07/2019 13.06:

    Grazie da parte di tutto il forum, per queste preziose informazioni. E io che pensavo che dovessimo avere il limite zero....ma ciò non toglie nulla da quanto da voi esposto. [SM=x653531]



    Quindi stasera si va a bere??? Offro io!! [SM=x653545]

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    ilkuke
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    00 18/07/2019 17:48
    Re: Re:
    el.bandidox, 15/07/2019 17.52:



    Quindi stasera si va a bere??? Offro io!! [SM=x653545]





    UHM.... Partendo io dalle rive del Piave, te da Sondrio e Piadina col salame da Cesena.... triangolando la posizione dobbiamo trovare un posticino dalle parti di Asola nel mantovano [SM=x653531] [SM=x653531] [SM=x653531]



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    max1701
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    00 22/07/2019 22:02
    Luca, io non c'ho capito niente.
    Si può bere o no?


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    ilkuke
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    00 22/07/2019 22:57
    Te lo spiego a voce Max.... Davanti a una birra però.... 😀



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    Vabbè, vengo in bici per sicurezza


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    Re:
    max1701, 22/07/2019 22.02:

    Luca, io non c'ho capito niente.
    Si può bere o no?




    Ma cosa volete bere voi che dalle vostre parti siete tutti astemi. L'acqua la potete bere...... [SM=x653563] [SM=x653563]
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    Re:
    max1701, 22/07/2019 22.02:

    Luca, io non c'ho capito niente.
    Si può bere o no?




    Ma cosa volete bere voi che dalle vostre parti siete tutti astemi. L'acqua la potete bere...... [SM=x653563] [SM=x653563]
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    Chi scrive "doppio" è bene che non guidi...... [SM=x653549] [SM=x653563]
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    Re: Re:
    [SM=x653563]
    piadinacolsalame, 28/07/2019 23.08:




    Ma cosa volete bere voi che dalle vostre parti siete tutti astemi. L'acqua la potete bere...... [SM=x653563] [SM=x653563]







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