È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Stampa | Notifica email    
Autore

tagliando provvisorio assicurazione

Ultimo Aggiornamento: 21/03/2011 21:27
OFFLINE
Post: 10
Post: 10
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
19/03/2011 20:04

prima multa. Cominciamo bene
Ciao a tutti. Qualche giorno fa mi e' arrivato il tagliando provvisorio di assicurazione in attesa dell'originale. Mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno appioppato 39 eurini di multa perche' non avevo l'originale [SM=x653549] . Credo sia l'art. 180 del codice della strada. Vi risulta? Ma allora che senso ha il tagliando provvisorio se poi non puoi circolare? [SM=g27826]
OFFLINE
Post: 1.240
Post: 1.239
Registrato il: 23/04/2007
Città: GRUGLIASCO
Età: 58
Sesso: Maschile
Mastro Dominatore
19/03/2011 21:23

...... questa mi è nuova [SM=x653556] anche perche non mi hanno mai fermato per ora ( e qua mi tocco ) .... effettivamente a che serve se poi ti multano lo steaao? [SM=g27812]
OFFLINE
Post: 494
Post: 494
Registrato il: 02/07/2009
Città: COMO
Età: 55
Sesso: Maschile
Dominatore
19/03/2011 21:37

ciao
scusa ma tu avevi il tagliando provvisorio (fotocopia) oppure la dichiarazione di avvenuto pagamento con relativa copertura assicurativa?

la vicenda cambia aspetto a seconda dei casi...


Certo, chi ripara può sbagliare… chi sostituisce alla cieca risolve, almeno per un po'… Agonizzante in mezzo a una strada d'agosto, fra molti anni da adesso… sei sicuro che non sognerai di barattare tutte le sostituzioni effettuate a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui nel tuo garage, a mostrare al guasto tuo nemico che può toglierti il sonno ma non ti toglierà mai la libertà di riparare!

OFFLINE
Post: 793
Post: 792
Registrato il: 25/02/2009
Città: MONTECCHIO MAGGIORE
Età: 38
Sesso: Maschile
Dominatore esperto
20/03/2011 01:13

La legge prevede che per circolare serva il tagliando originale. Però se non ce l' hai con te comunque l'assicurazione risarcisce in caso di incidente. Quindi il tagliando provvisorio serve nel caso in cui ci sia bisogno di compilare una constatazione amichevole o nel caso in cui un vigile poco pignolo ti faccia un controllo.

Odio i soldi buttati in multe. Farei i lavori forzati piuttosto.
OFFLINE
Post: 10
Post: 10
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
20/03/2011 02:24

Re:
robydominator, 19/03/2011 21.37:

ciao
scusa ma tu avevi il tagliando provvisorio (fotocopia) oppure la dichiarazione di avvenuto pagamento con relativa copertura assicurativa?

la vicenda cambia aspetto a seconda dei casi...




Ciao.io ho fatto il bonifico all'assicurazione (telefonica)e loro via fax mi hanno mandato il tagliando provvisorio con avvenuto pagamento con relativa copertura assicurativa in attesa dell'originale che spero mi arrivi tra qualche giorno. Mi sembra di sognare!Lìassicurazione dice che dal momento che ho il tagliando provvisorio sono coperto ma di fatto ho imparato che secondo il codice della strada non sono in regola perche' e' obbligatorio l'originale.
I vigili via radio hanno controllato la mia posizione in banca dati e la moto risultava ancora scoperta.Ci mancava solo il sequestro e facevo bingo.Io non so se e' un deficit delle compagnie telefoniche o se ero io tenuto a sapere questa cosa ma sinceramente pensavo di essere a posto.Le compagnie di assicurazioni lo sanno di certo che si circola a rischio contravvenzione ma non dicono un tubo, figuriamoci.
Ciao
OFFLINE
Post: 594
Post: 594
Registrato il: 11/04/2006
Città: ROMA
Età: 54
Sesso: Maschile
Dominatore
20/03/2011 08:08

comunque chiamali e facci sapere cosa ti dicono, e se prevedono il rimborso
OFFLINE
Post: 797
Post: 796
Registrato il: 25/02/2009
Città: MONTECCHIO MAGGIORE
Età: 38
Sesso: Maschile
Dominatore esperto
20/03/2011 13:32

Com' era il tagliando provvisorio? A me è capitato di circolare con una fotocopia provvisoria del tagliando originale ma sono sicurissimo che l' assicurazione copre.

Informati bene:

1) o i vigili hanno fatto una finta telefonata,

2)o l' assicurazione è passibile di denuncia perchè se tu avessi fatto un incidente grave non saresti stato coperto.


Io penso sia la prima ipotesi perchè senza assicurazione non ti avrebbero neanche lasciato andar via.
OFFLINE
Post: 130
Post: 130
Registrato il: 05/10/2009
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Cinquantino truccato
20/03/2011 14:04

a norma di legge il tagliando provvisorio inviato via mail o fax delle assicurazioni telefoniche sostituisce l'origginale per 15gg (mi sembra non oltre) dalla data di stipula contratto, purtroppo non ho tempo di passare alla mia agenzia per farmi dare in foglio con l'articolo di legge in merito, ma se tu contatti la tua assicurazione al servizio clienti spiegandogli l'accaduto, ti fai inviare questo foglio con il quale vai a contestare la contravvenzione....consiglio personale, trova nella tua zona un' aggenzia che lavori con i brocher assicurativi, le tariffe ti risulteranno per lo più uguali, ma in caso di problemi hai dei referenti immediati con una linea diretta con l'assicurazione
OFFLINE
Post: 3.360
Post: 3.360
Registrato il: 11/06/2007
Città: SANT'AGATA DI MILITELLO
Età: 43
Sesso: Maschile
Eccelso
20/03/2011 16:09

Re:
Pettinella, 20/03/2011 13.32:

Com' era il tagliando provvisorio? A me è capitato di circolare con una fotocopia provvisoria del tagliando originale ma sono sicurissimo che l' assicurazione copre.

Informati bene:

1) o i vigili hanno fatto una finta telefonata,

2)o l' assicurazione è passibile di denuncia perchè se tu avessi fatto un incidente grave non saresti stato coperto.


Io penso sia la prima ipotesi perchè senza assicurazione non ti avrebbero neanche lasciato andar via.




il C.d.s. non prevede l'esposizione di tagliandi provvisori

i carabinieri hanno fatto il minimo possibile
art. 180 del cds "mancata esposione tagliando originale"

e la telefonata c'è stata perchè
se fossi stato scoperto

ti avrebbero sanzionato per aver violato
art. 193 c.d.s
di conseguenza tiravano giù
art. 354 c.p.p.
art. 489 c.p.p.

e ti assicuro che non erano € 39,00

purtroppo la tua compagnia doveva avvisarti di questo
ma molte volte anche loro no conoscono il C.d.s.
[SM=g27811]
[Modificato da Peppemix 20/03/2011 16:11]


[IMG][/IMG]
OFFLINE
Post: 5.167
Post: 5.165
Registrato il: 27/12/2004
Città: CONVERSANO
Età: 57
Sesso: Maschile
Illustrissimo
20/03/2011 19:02

Dipende da quanti giorni sono passati dalla stipula del contratto o dalla scadenza, leggi qui e non ascoltare il Peppenazionale [SM=g27828]

REGOLAMENTO N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, DEL
CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV
(PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE

............................................................................................

Art. 11
(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti
provvisoriamente equipollenti)
1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il
contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, 7
contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il
termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a
distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del
contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al
certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della
rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa
mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati
provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la
dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione,
anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del
bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del
premio o della rata di premio.................................................


Art. 12
(Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno)
1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato
del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati,
siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a
distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del
contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di
quest’ultimo.

LINK PDF



Il sito italiano della Dominator NX650 - WWW.DOMINATOR650.IT
webmaster@dominator650.it

..... ma niente da discutere.... il webmaster è il webmaster! ...e non l'ho detto io.
Honda NX 650 1989
Honda NX 125 1989
KTM 990 ADVENTURE 2010
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
20/03/2011 19:18

Re:
orKo555, 20/03/2011 19.02:

Dipende da quanti giorni sono passati dalla stipula del contratto o dalla scadenza, leggi qui e non ascoltare il Peppenazionale [SM=g27828]

REGOLAMENTO N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, DEL
CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV
(PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE

............................................................................................

Art. 11
(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti
provvisoriamente equipollenti)
1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il
contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, 7
contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il
termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a
distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del
contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al
certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della
rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa
mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati
provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la
dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione,
anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del
bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del
premio o della rata di premio.................................................


Art. 12
(Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno)
1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato
del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati,
siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a
distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del
contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di
quest’ultimo.

LINK PDF


Quindi secondo te la posso contestare?




OFFLINE
Post: 5.168
Post: 5.166
Registrato il: 27/12/2004
Città: CONVERSANO
Età: 57
Sesso: Maschile
Illustrissimo
20/03/2011 19:22

Re: Re:
rommel64, 20/03/2011 19.18:


Quindi secondo te la posso contestare?







Se sei nei 5 giorni si.
Vabbè il principio, ma per 39 euro non so quanto ti convenga.

Ciao Orko

PS: io ti ho trovato gli articoli di legge ma tu falli vedere a qualche avvocato amico prima [SM=g27811]


[Modificato da orKo555 20/03/2011 19:23]



Il sito italiano della Dominator NX650 - WWW.DOMINATOR650.IT
webmaster@dominator650.it

..... ma niente da discutere.... il webmaster è il webmaster! ...e non l'ho detto io.
Honda NX 650 1989
Honda NX 125 1989
KTM 990 ADVENTURE 2010
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
20/03/2011 20:13

Re: Re: Re:
orKo555, 20/03/2011 19.22:



Se sei nei 5 giorni si.
Vabbè il principio, ma per 39 euro non so quanto ti convenga.

Ciao Orko

PS: io ti ho trovato gli articoli di legge ma tu falli vedere a qualche avvocato amico prima [SM=g27811]






Infatti e' solo questione di principio [SM=x653557] [SM=x653557] [SM=x653557] [SM=x653558] [SM=x653558] [SM=x653558] Grazie. Ciao [SM=g27828]
OFFLINE
Post: 497
Post: 497
Registrato il: 02/07/2009
Città: COMO
Età: 55
Sesso: Maschile
Dominatore
20/03/2011 21:36

giusto per chiarire:

ho sentito il broker che mi segue qua in studio e mi ha confermato che per circolare senza problema con il c.d.s. il tagliando deve essere ORIGINALE.

il duplicato o la dichiarazione di quietanza serve solo TRA ASSICURAZIONI in caso di sinistro: infatti ciò attesta l'avvenuto pagamento del premio quindi della regolarità contrattulae con conseguente obbligo da parte loro di fornirti la copertura prevista dal contratto.

è poi prassi consolidata che le forze dell'ordine chiudano un'occhio in tal senso...

ripeto: a norma c.d.s. per circolare il tagliando deve essere originale, per accordo tra le compagnie in caso di sinistro coprono perchè di fatto la copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui si è versato il premio.

a proposito: lo sapete che il contratto non decorre fino a quando la compagnia non ha registrato l'incasso oppure l'agente non ha rilasciato il tagliando ORIGINALE dalui firmato in ORIGINALE per quietanza???

quindi, state all'occhio ai pagamenti via bonifico on line al venerdì... rischiate di non essere in copertura!!!

così mi disse il broker... poi che le compagnie manco loro sanno come sono le leggi (specialmente le telefoniche dove hanno i call venter con gente sottopagata) questa è tutta un'altra storia.


Certo, chi ripara può sbagliare… chi sostituisce alla cieca risolve, almeno per un po'… Agonizzante in mezzo a una strada d'agosto, fra molti anni da adesso… sei sicuro che non sognerai di barattare tutte le sostituzioni effettuate a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui nel tuo garage, a mostrare al guasto tuo nemico che può toglierti il sonno ma non ti toglierà mai la libertà di riparare!

OFFLINE
Post: 3.361
Post: 3.361
Registrato il: 11/06/2007
Città: SANT'AGATA DI MILITELLO
Età: 43
Sesso: Maschile
Eccelso
20/03/2011 23:02

Re:
robydominator, 20/03/2011 21.36:

giusto per chiarire:

ho sentito il broker che mi segue qua in studio e mi ha confermato che per circolare senza problema con il c.d.s. il tagliando deve essere ORIGINALE.

il duplicato o la dichiarazione di quietanza serve solo TRA ASSICURAZIONI in caso di sinistro: infatti ciò attesta l'avvenuto pagamento del premio quindi della regolarità contrattulae con conseguente obbligo da parte loro di fornirti la copertura prevista dal contratto.

è poi prassi consolidata che le forze dell'ordine chiudano un'occhio in tal senso...

ripeto: a norma c.d.s. per circolare il tagliando deve essere originale, per accordo tra le compagnie in caso di sinistro coprono perchè di fatto la copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui si è versato il premio.

a proposito: lo sapete che il contratto non decorre fino a quando la compagnia non ha registrato l'incasso oppure l'agente non ha rilasciato il tagliando ORIGINALE dalui firmato in ORIGINALE per quietanza???

quindi, state all'occhio ai pagamenti via bonifico on line al venerdì... rischiate di non essere in copertura!!!

così mi disse il broker... poi che le compagnie manco loro sanno come sono le leggi (specialmente le telefoniche dove hanno i call venter con gente sottopagata) questa è tutta un'altra storia.



CVD
[SM=x653536]

1)gli assicuratori conoscono poco il Cds
2)i carabinieri hanno chiuso più di un occhio
[SM=g27811]


[IMG][/IMG]
OFFLINE
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
21/03/2011 00:25

Re:
robydominator, 20/03/2011 21.36:

giusto per chiarire:

ho sentito il broker che mi segue qua in studio e mi ha confermato che per circolare senza problema con il c.d.s. il tagliando deve essere ORIGINALE.

il duplicato o la dichiarazione di quietanza serve solo TRA ASSICURAZIONI in caso di sinistro: infatti ciò attesta l'avvenuto pagamento del premio quindi della regolarità contrattulae con conseguente obbligo da parte loro di fornirti la copertura prevista dal contratto.

è poi prassi consolidata che le forze dell'ordine chiudano un'occhio in tal senso...

ripeto: a norma c.d.s. per circolare il tagliando deve essere originale, per accordo tra le compagnie in caso di sinistro coprono perchè di fatto la copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui si è versato il premio.

a proposito: lo sapete che il contratto non decorre fino a quando la compagnia non ha registrato l'incasso oppure l'agente non ha rilasciato il tagliando ORIGINALE dalui firmato in ORIGINALE per quietanza???

quindi, state all'occhio ai pagamenti via bonifico on line al venerdì... rischiate di non essere in copertura!!!

così mi disse il broker... poi che le compagnie manco loro sanno come sono le leggi (specialmente le telefoniche dove hanno i call venter con gente sottopagata) questa è tutta un'altra storia.




Ora ho capito. I carabinieri potevano chiudere un occhio invece hanno applicato la cosa alla lettera. Ringrazio tutti per l'attenzione. [SM=x653535] [SM=x653544]
OFFLINE
Post: 5.171
Post: 5.169
Registrato il: 27/12/2004
Città: CONVERSANO
Età: 57
Sesso: Maschile
Illustrissimo
21/03/2011 00:48

Re: Re:
Peppemix, 20/03/2011 23.02:



CVD
[SM=x653536]

1)gli assicuratori conoscono poco il Cds
2)i carabinieri hanno chiuso più di un occhio
[SM=g27811]




Mi dite dov'è scritto?

Art. 11
(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti
provvisoriamente equipollenti)
1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il
contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, 7
contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il
termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a
distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del
contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al
certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della
rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa
mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati
provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la
dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione,
anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del
bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del
premio o della rata di premio.................................................


Datemi una legge o un articolo successivi a quella postata da me dove si dica il contrario.
A me sembra chiara, aggiungo che sono arrivato alla legge in oggetto attraverso un sito di consumatori e di assicurazioni.
Ora o portate ad esempio articoli di legge e non prassi consolidata o non ne usciamo.
Ciao Orko



Il sito italiano della Dominator NX650 - WWW.DOMINATOR650.IT
webmaster@dominator650.it

..... ma niente da discutere.... il webmaster è il webmaster! ...e non l'ho detto io.
Honda NX 650 1989
Honda NX 125 1989
KTM 990 ADVENTURE 2010
OFFLINE
Post: 3.362
Post: 3.362
Registrato il: 11/06/2007
Città: SANT'AGATA DI MILITELLO
Età: 43
Sesso: Maschile
Eccelso
21/03/2011 12:00

Re: Re: Re:
orKo555, 21/03/2011 00.48:




Mi dite dov'è scritto?

Art. 11
(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti
provvisoriamente equipollenti)
1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il
contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, 7
contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il
termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a
distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del
contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al
certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della
rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa
mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati
provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la
dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione,
anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del
bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del
premio o della rata di premio.................................................


Datemi una legge o un articolo successivi a quella postata da me dove si dica il contrario.
A me sembra chiara, aggiungo che sono arrivato alla legge in oggetto attraverso un sito di consumatori e di assicurazioni.
Ora o portate ad esempio articoli di legge e non prassi consolidata o non ne usciamo.
Ciao Orko




orko

quando ti fermano i Carabinieri Polizia Di Stato Polizia Locale ecc ecc
applicano in primis il C.d.s.
e come successo a rommel64

successivamente alla telefonata,

" hanno il potere di risalire
tramite la targa se il l'autoveicolo o il motociclo risulta coperto
di polizza assicurativa"

gli hanno appioppato l'art. 180 del Codice Della Strada
perchè non aveva con se l'originale del tagliando della polizza ass.
"ma cmq il motociclo risultava coperto"

se la polizza non risultava attiva e quindi scoperto

avrebbero provveduto al sequestro/fermo del mezzo
eventuali provvedienti e segnalazione del c.d.s e del C.p.

gli articoli che hai postato tu
fanno parte del Codice delle Assicurazioni
sulla strada vige il Codice della Strada [SM=x653536]

se vuoi te ne invio una copia [SM=g27828]
[Modificato da Peppemix 21/03/2011 12:01]


[IMG][/IMG]
OFFLINE
Post: 77
Post: 77
Registrato il: 09/03/2010
Città: REGGIO CALABRIA
Età: 47
Sesso: Maschile
Cinquantino
21/03/2011 20:16

per quanto riguarda i documenti sia dell'assicurazione (contratti contrassegni ecc.)che del veicolo( foglio di via libretto ecc.) devono essere in originale i fax foto copie email ecc. non valgono niente.
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
21/03/2011 20:19

Re: Re: Re: Re:
Peppemix, 21/03/2011 12.00:




orko

quando ti fermano i Carabinieri Polizia Di Stato Polizia Locale ecc ecc
applicano in primis il C.d.s.
e come successo a rommel64

successivamente alla telefonata,

" hanno il potere di risalire
tramite la targa se il l'autoveicolo o il motociclo risulta coperto
di polizza assicurativa"

gli hanno appioppato l'art. 180 del Codice Della Strada
perchè non aveva con se l'originale del tagliando della polizza ass.
"ma cmq il motociclo risultava coperto"

se la polizza non risultava attiva e quindi scoperto

avrebbero provveduto al sequestro/fermo del mezzo
eventuali provvedienti e segnalazione del c.d.s e del C.p.

gli articoli che hai postato tu
fanno parte del Codice delle Assicurazioni
sulla strada vige il Codice della Strada [SM=x653536]

se vuoi te ne invio una copia [SM=g27828]




Oggi ho telefonato all'assicurazione e gli ho spiegato l'accaduto. Mi ha detto che non devo assolutamente pagare la multa perche' rientro nei 5 giorni come diceva orko. Per ora e' tutto, vi tengo aggiornati tanto per capire come vanno queste cose ....vi ringrazio per il vostro aiuto [SM=x653544]
OFFLINE
Post: 3.363
Post: 3.363
Registrato il: 11/06/2007
Città: SANT'AGATA DI MILITELLO
Età: 43
Sesso: Maschile
Eccelso
21/03/2011 20:49

Re: Re: Re: Re: Re:
rommel64, 21/03/2011 20.19:




Oggi ho telefonato all'assicurazione e gli ho spiegato l'accaduto. Mi ha detto che non devo assolutamente pagare la multa perche' rientro nei 5 giorni come diceva orko. Per ora e' tutto, vi tengo aggiornati tanto per capire come vanno queste cose ....vi ringrazio per il vostro aiuto [SM=x653544]




l'assicurazione ti dice che eri coperto OK
ma fatto sta che avevi una fotocopia e non un originale

puoi far causa
ma non so cosa potrai rispondere al giudice di pace
quando ti dirà

secondo l'articolo 180 del cds
non si può circolare con una semplice fotocopia del
tagliando assicurativo

"mi scusi! lei aveva un originale o un copia/fax?"
tu cosa gli dici?
"la mia assicurazione mi ha detto di non pagare?"

ti ripeto i carabinieri potevano chiudere un occhio
e farti andare

ma hanno fatto il loro lavoro

un mio misero consiglio è quello di pagare le 39,00€

capisco che la tua è solo una questione di principio,
ma l'errore non è stato di chi ti ha sanzionato

[SM=g27811] [SM=x653544]


[IMG][/IMG]
OFFLINE
Post: 18
Post: 18
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
21/03/2011 21:01

Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Peppemix, 21/03/2011 20.49:




l'assicurazione ti dice che eri coperto OK
ma fatto sta che avevi una fotocopia e non un originale

puoi far causa
ma non so cosa potrai rispondere al giudice di pace
quando ti dirà

secondo l'articolo 180 del cds
non si può circolare con una semplice fotocopia del
tagliando assicurativo

"mi scusi! lei aveva un originale o un copia/fax?"
tu cosa gli dici?
"la mia assicurazione mi ha detto di non pagare?"

ti ripeto i carabinieri potevano chiudere un occhio
e farti andare

ma hanno fatto il loro lavoro

un mio misero consiglio è quello di pagare le 39,00€

capisco che la tua è solo una questione di principio,
ma l'errore non è stato di chi ti ha sanzionato

[SM=g27811] [SM=x653544]




Ciao, e' vero...non si puo' circolare con una fotocopia del tagliando assicurativo, pena la multa (art. 18 C.d.S.)....ma fino al quinto giorno la fotocopia del tagliando vale come l'originale in tutto e per tutto.Cosi' mi e' stato detto, comunque vediamo prossimamente.
OFFLINE
Post: 5.174
Post: 5.172
Registrato il: 27/12/2004
Città: CONVERSANO
Età: 57
Sesso: Maschile
Illustrissimo
21/03/2011 21:03

Re: Re: Re: Re:
Peppemix, 21/03/2011 12.00:




orko

gli articoli che hai postato tu
fanno parte del Codice delle Assicurazioni
sulla strada vige il Codice della Strada [SM=x653536]

se vuoi te ne invio una copia [SM=g27828]



Grazie è disponibile in rete.
Comunque hai ragione quella menzionata da me non è una legge ma un codice di un un ente istituito dalla legge 12-8-1982 n. 576.

Ora tutto sta a valutare il peso di tale ente che non è un ente di associazione di categoria ma di sorveglianza.

Questo caso mi sembra molto simile a quello degli scarichi delle marmitte aftermarket e successiva direttiva, o come cavolo si chiama, di chiarimento della motorizzazione per evitare le multe(il cds richiede la revisione).

Ciao Orko
[Modificato da orKo555 21/03/2011 21:57]



Il sito italiano della Dominator NX650 - WWW.DOMINATOR650.IT
webmaster@dominator650.it

..... ma niente da discutere.... il webmaster è il webmaster! ...e non l'ho detto io.
Honda NX 650 1989
Honda NX 125 1989
KTM 990 ADVENTURE 2010
OFFLINE
Post: 19
Post: 19
Registrato il: 04/03/2011
Città: CENTO
Età: 59
Sesso: Maschile
Cinquantino
21/03/2011 21:27

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
rommel64, 21/03/2011 21.01:




Ciao, e' vero...non si puo' circolare con una fotocopia del tagliando assicurativo, pena la multa (art. 18 C.d.S.)....ma fino al quinto giorno la fotocopia del tagliando vale come l'originale in tutto e per tutto.Cosi' mi e' stato detto, comunque vediamo prossimamente.


Ai sensi dell?art. 16 del Regolamento di esecuzione della Legge 990/69 (D.P.R. 24/11/70 n.973), la quietanza, esposta sul parabrezza, dà diritto a circolare in luogo del contrassegno
di assicurazione previsto dall?art. 7 della Legge 990/69 per 5 giorni a partire dalla decorrenza del contratto in oggetto

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
recenti cerca faq regolamento   www.dominator650.it

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:24. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com