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Omologazione Stradale

Ultimo Aggiornamento: 25/02/2005 11:54
14/02/2005 15:42

Salve a tutti, questa è una mia semplice domanda dettata dal fatto che voglio sempre più "stradalizzare" il mio Landini (Lando per gli amici!!!).Attualmente monto delle MICHELIN ANAKEE nelle misure riportate sul libretto di circolazione e sono quelle più "stradali" che fino ad ora abbia trovato.
Voi quali gomme stradali montate?
Se qualcuno di voi ha modificato il domy in supermotard (entrambe i cerchi da 17 con relative coperture) potrebbe farmi sapere che iter ha seguito per la nuova omologazione e quanto ha speso in tutto?

Grazie a tutti (anche a quelli brutti!!! [SM=g27828]).
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14/02/2005 23:43

Non credo sia così facile.
Un paio di anni fa ho contattato la Honda Italia per sapere come avere il nulla osta per utilizzare delle gomme da 130 oltre alle 120 omologate.
Fino a poco tempo prima lo rilasciavano, ma poi hanno smesso, e a me non lo hanno dato.
Ho fatto presente che di gomme fuoristrada da 120 non ne esistono praticamente più, e loro mi hanno detto che "la Honda Italia garantisce ricambi per 10 anni, anche le gomme".
Ho risposto che la mia moto di anni ne aveva 12, e mi hanno detto che "10 anni è il minimo, spesso le teniamo molto più a lungo".
Ho arguito che montare gomme di 10 o 12 anni non è proprio il massimo. Mi hanno fatto capire che non era un loro problema.
Così ormai non metto più gomme da fuoristrada tranne quando non posso proprio farne a meno (ad esempio uso Desert da 140 per andare in Africa, ma tanto la non ci fanno molto caso...)

Ciao
Admo


Admo
NX644Domiterzo (smontato in garage)
NX644Domiquater (il sudamericano)
XTZ 690 Tenere (la bestia)
15/02/2005 15:59

Re:

Scritto da: admo 14/02/2005 23.43
Non credo sia così facile.
Un paio di anni fa ho contattato la Honda Italia per sapere come avere il nulla osta per utilizzare delle gomme da 130 oltre alle 120 omologate.
Fino a poco tempo prima lo rilasciavano, ma poi hanno smesso, e a me non lo hanno dato.
Ho fatto presente che di gomme fuoristrada da 120 non ne esistono praticamente più, e loro mi hanno detto che "la Honda Italia garantisce ricambi per 10 anni, anche le gomme".
Ho risposto che la mia moto di anni ne aveva 12, e mi hanno detto che "10 anni è il minimo, spesso le teniamo molto più a lungo".
Ho arguito che montare gomme di 10 o 12 anni non è proprio il massimo. Mi hanno fatto capire che non era un loro problema.
Così ormai non metto più gomme da fuoristrada tranne quando non posso proprio farne a meno (ad esempio uso Desert da 140 per andare in Africa, ma tanto la non ci fanno molto caso...)

Ciao
Admo



Quindi mi dici che senza questo "benedetto" nullaosta rilasciato dalla honda non si fa niente? [SM=g27826]
Ed io come faccio adesso??? [SM=g27825]
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15/02/2005 16:16

Re: Re:

Scritto da: dpaciotti 15/02/2005 15.59


Quindi mi dici che senza questo "benedetto" nullaosta rilasciato dalla honda non si fa niente? [SM=g27826]
Ed io come faccio adesso??? [SM=g27825]



Credo che una procedura di omologazione preveda una perizia redatta da un tecnico (credo che addirittura basti un meccanico) sul caso specifico, senza necessità di nulla osta della casa madre.
Provo a documentarmi meglio
16/02/2005 16:32

Re: Re: Re:
Ti sarei molto grato se mi facessi sapere qualcosa al riguardo.
Grazie 1000!!!
[SM=x653535]


Scritto da: pierof74 15/02/2005 16.16


Credo che una procedura di omologazione preveda una perizia redatta da un tecnico (credo che addirittura basti un meccanico) sul caso specifico, senza necessità di nulla osta della casa madre.
Provo a documentarmi meglio

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16/02/2005 18:08

Re: Re: Re: Re:

Scritto da: dpaciotti 16/02/2005 16.32
Ti sarei molto grato se mi facessi sapere qualcosa al riguardo.
Grazie 1000!!!
[SM=x653535]




L'installazione di un tipo di pneumatico con marcatura caratteristica diversa da quella indicata sulla carta di circolazione ma prevista dall'omologazione del veicolo richiede l'aggiornamento della carta di circolazione con operazione di tipo amministrativo (senza visita e prova del veicolo).
Qualora invece il tipo di pneumatico avente marcatura caratteristica diversa da quella indicata sulla carta di circolazione non è previsto dall'omologazione del veicolo è necessario aggiornare la carta di circolazione a seguito di apposita visita e prova, previa presentazione di specifico nulla osta della casa costruttrice del veicolo (9). La dichiarazione di nulla osta del costruttore rilasciato per il singolo veicolo può essere sostituito da apposita comunicazione del DTT con la quale viene consentita l'installazione del pneumatico su determinati tipi di veicoli che, caso per caso, vengono individuati nella stessa comunicazione.
La dichiarazione di nulla osta del costruttore o la comunicazione del DTT sono documenti importanti in quanto attestano la compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni (9).
Pneumatici con indici relativi al carico ed alla velocità superiori a quelli indicati sulla carta di circolazione possono essere utilizzati senza ricorrere all'aggiornamento del documento di circolazione.

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17/02/2005 11:11

Altre precisazione per l'omologazione di penumatici
Qualora sul veicolo vengano installati pneumatici con marcature conformi alle nuove norme e sulla carta di circolazione siano annotati pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme non è necessario provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione purché:
....
per i motoveicoli ed i ciclomotori (3):
- il simbolo della categoria di velocità (nuove norme) corrisponda ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata o alla velocità massima del veicolo ovvero in caso di impiego stagionale di pneumatici di tipo neve questi siano identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "M" (13);
- la classe di velocità riportata sul pneumatico (vecchie norme) corrisponda ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata;
- l'indice di carico sia uguale o superiore a quello indicato ovvero se manca la prescrizione ed è prevista l'indicazione "REINFORCED" o "REINF" questa sigla sia riportata anche sui pneumatici nuove norme;
- la presenza delle lettere "M/C" sia considerata influente;
- la marcatura di tipo frazionario si consideri equivalente alla marcatura di tipo decimale.

Tuttavia, se l'equivalenza dei pneumatici è attestata dalla tabella CUNA NC 053-05 si può richiedere l'aggiornamento del documento di circolazione previa presentazione di:
A - Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell'ufficio locale del SIIT-trasporti.
A0 Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "2.3" (v. inPratica 022).
A1 Carta di circolazione del veicolo.
A2 Presentazione delle Pagine significative delle Tabelle CUNA (consigliato).

È opportuno allegare questa documentazione per una veloce definizione della pratica da parte degli organi del SIIT-trasporti.
.....

***********************************************

CIRCOLARE N. 94/96

Prot. n. 2095/4360(C) - D.C. IV n. A060
Roma, 20 giugno 1996

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento dei veicoli. Veicoli circolanti: ammissibilità di pneumatici diversi dai tipi con i quali i veicoli sono stati omologati.


A scioglimento della riserva di ulteriori istruzioni, prospettata nella circolare n. 3838/4360, del 18 ottobre 1995, di pari oggetto, preso atto della esperienza acquisita nel settore, con la presente si dispone al riguardo quanto segue, fatto salvo quanto già espresso con la circolare D.G. n. 103/95, D.G. n. 104/95 e D.G. n. 105/95 del 31.5.1995.
A) Qualora il veicolo venga equipaggiato con un tipo di pneumatico in alternativa, la cui ammissibilità sia stata riconosciuta successivamente alla omologazione (e risulta quindi da atto ufficiale della Amministrazione ovvero dalla memoria meccanografica, ma non è attestata sulla carta di circolazione), a richiesta degli interessati potrà procedersi all'aggiornamento della carta stessa senza visita e prova (tariffa 2.2).
B) In tutti gli altri casi dovrà allegarsi alla domanda il nulla-osta della Casa costruttrice del veicolo, da individuare con il numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo; tale dichiarazione è finalizzata a conseguire la garanzia della compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni.

In sede di visita e prova sarà verificato:
1) che le dimensioni massime di ingombro del veicolo permangono invariate. Si precisa al riguardo che è ammesso l'utilizzo di pneumatici con larghezza della sezione maggiore, purché non fuoriescano dalla carrozzeria: non è consentita l'applicazione di bandelle copriruota;
2) che la circonferenza di rotolamento non differisca di ± il 5% da quella ammessa in sede di omologazione o approvazione del veicolo;
3) che il diametro del cerchio di calettamento non sia inferiore a quello ammesso in sede di omologazione o approvazione del veicolo. Per i veicoli diversi dalla categoria M3 ed N3 è ammessa anche una tolleranza negativa massima del 10%;
4) che l'indice di carico ed il codice di velocità siano compatibili con i relativi dati di omologazione del veicolo, richiamati nel nulla-osta sopra citato.

La citata circolare n. 3838/4360 è sostituita dalla presente.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL VICE DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Mario Sante De Angelis

***********************************************

CIRCOLARE N. 103/95

Prot. n. 1808/4150/0 - D.C. IV n. A041
Roma, 31 maggio 1995

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di motoveicoli e ciclomotori: riconoscimento delle marcature equivalenti.
....
AMMISSIBILITA' DELLE EQUIVALENZE
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell'impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando:
- la marcatura di tipo frazionario (es.: 2¼-16) è equivalente alla marcatura di tipo decimale (es.: 2.25-16);
- la presenza delle lettere "M/C" dopo la designazione delle dimensioni deve essere considerata ininfluente per la verifica di conformità dell'equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di 130/60 - 16 è ammesso 130/60R16 M/C e viceversa);
- la classe di velocità riportata sul pneumatico ("vecchie norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 H 18, 120/90 H 18 66H, 120/90 VR 18, 120/90 VB 18, etc.) (si veda la tabella 3);
- il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico ("nuove norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata o comunque superiore alla velocità massima del veicolo, sia essa espressa mediante una classe di velocità ("vecchie norme") che mediante un simbolo della categoria di velocità, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 - 18 66S, 120/90 - 18 66H, 120/90 VB 18, (66V), 120/90 ZR 18 66W, etc.) (si veda la tabella 3);
- in caso di impiego stagionale di pneuamtici di "tipo neve" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "M" (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S è ammesso 120/90 - 18 66M M+S etc.);
- l'indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S sono ammessi 120/90 - 18 67S, 120/90 - 18 67T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l'indicazione "REINFORCED" ovvero "REINF"; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature "nuove norme".


21/02/2005 17:03

Re: Altre precisazione per l'omologazione di penumatici
In altre parole mi dici che senza il nullaosta della honda, l'omologazione di ruote da 17 pollici con misure differenti da quelle omologate è praticamente impossibile??? [SM=g27813]



Scritto da: pierof74 17/02/2005 11.11
Qualora sul veicolo vengano installati pneumatici con marcature conformi alle nuove norme e sulla carta di circolazione siano annotati pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme non è necessario provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione purché:
....
per i motoveicoli ed i ciclomotori (3):
- il simbolo della categoria di velocità (nuove norme) corrisponda ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata o alla velocità massima del veicolo ovvero in caso di impiego stagionale di pneumatici di tipo neve questi siano identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "M" (13);
- la classe di velocità riportata sul pneumatico (vecchie norme) corrisponda ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata;
- l'indice di carico sia uguale o superiore a quello indicato ovvero se manca la prescrizione ed è prevista l'indicazione "REINFORCED" o "REINF" questa sigla sia riportata anche sui pneumatici nuove norme;
- la presenza delle lettere "M/C" sia considerata influente;
- la marcatura di tipo frazionario si consideri equivalente alla marcatura di tipo decimale.

Tuttavia, se l'equivalenza dei pneumatici è attestata dalla tabella CUNA NC 053-05 si può richiedere l'aggiornamento del documento di circolazione previa presentazione di:
A - Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell'ufficio locale del SIIT-trasporti.
A0 Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "2.3" (v. inPratica 022).
A1 Carta di circolazione del veicolo.
A2 Presentazione delle Pagine significative delle Tabelle CUNA (consigliato).

È opportuno allegare questa documentazione per una veloce definizione della pratica da parte degli organi del SIIT-trasporti.
.....

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CIRCOLARE N. 94/96

Prot. n. 2095/4360(C) - D.C. IV n. A060
Roma, 20 giugno 1996

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento dei veicoli. Veicoli circolanti: ammissibilità di pneumatici diversi dai tipi con i quali i veicoli sono stati omologati.


A scioglimento della riserva di ulteriori istruzioni, prospettata nella circolare n. 3838/4360, del 18 ottobre 1995, di pari oggetto, preso atto della esperienza acquisita nel settore, con la presente si dispone al riguardo quanto segue, fatto salvo quanto già espresso con la circolare D.G. n. 103/95, D.G. n. 104/95 e D.G. n. 105/95 del 31.5.1995.
A) Qualora il veicolo venga equipaggiato con un tipo di pneumatico in alternativa, la cui ammissibilità sia stata riconosciuta successivamente alla omologazione (e risulta quindi da atto ufficiale della Amministrazione ovvero dalla memoria meccanografica, ma non è attestata sulla carta di circolazione), a richiesta degli interessati potrà procedersi all'aggiornamento della carta stessa senza visita e prova (tariffa 2.2).
B) In tutti gli altri casi dovrà allegarsi alla domanda il nulla-osta della Casa costruttrice del veicolo, da individuare con il numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo; tale dichiarazione è finalizzata a conseguire la garanzia della compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni.

In sede di visita e prova sarà verificato:
1) che le dimensioni massime di ingombro del veicolo permangono invariate. Si precisa al riguardo che è ammesso l'utilizzo di pneumatici con larghezza della sezione maggiore, purché non fuoriescano dalla carrozzeria: non è consentita l'applicazione di bandelle copriruota;
2) che la circonferenza di rotolamento non differisca di ± il 5% da quella ammessa in sede di omologazione o approvazione del veicolo;
3) che il diametro del cerchio di calettamento non sia inferiore a quello ammesso in sede di omologazione o approvazione del veicolo. Per i veicoli diversi dalla categoria M3 ed N3 è ammessa anche una tolleranza negativa massima del 10%;
4) che l'indice di carico ed il codice di velocità siano compatibili con i relativi dati di omologazione del veicolo, richiamati nel nulla-osta sopra citato.

La citata circolare n. 3838/4360 è sostituita dalla presente.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL VICE DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Mario Sante De Angelis

***********************************************

CIRCOLARE N. 103/95

Prot. n. 1808/4150/0 - D.C. IV n. A041
Roma, 31 maggio 1995

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di motoveicoli e ciclomotori: riconoscimento delle marcature equivalenti.
....
AMMISSIBILITA' DELLE EQUIVALENZE
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell'impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando:
- la marcatura di tipo frazionario (es.: 2¼-16) è equivalente alla marcatura di tipo decimale (es.: 2.25-16);
- la presenza delle lettere "M/C" dopo la designazione delle dimensioni deve essere considerata ininfluente per la verifica di conformità dell'equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di 130/60 - 16 è ammesso 130/60R16 M/C e viceversa);
- la classe di velocità riportata sul pneumatico ("vecchie norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 H 18, 120/90 H 18 66H, 120/90 VR 18, 120/90 VB 18, etc.) (si veda la tabella 3);
- il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico ("nuove norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata o comunque superiore alla velocità massima del veicolo, sia essa espressa mediante una classe di velocità ("vecchie norme") che mediante un simbolo della categoria di velocità, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 - 18 66S, 120/90 - 18 66H, 120/90 VB 18, (66V), 120/90 ZR 18 66W, etc.) (si veda la tabella 3);
- in caso di impiego stagionale di pneuamtici di "tipo neve" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "M" (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S è ammesso 120/90 - 18 66M M+S etc.);
- l'indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S sono ammessi 120/90 - 18 67S, 120/90 - 18 67T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l'indicazione "REINFORCED" ovvero "REINF"; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature "nuove norme".



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21/02/2005 17:09

Re: Re: Altre precisazione per l'omologazione di penumatici

Scritto da: dpaciotti 21/02/2005 17.03
In altre parole mi dici che senza il nullaosta della honda, l'omologazione di ruote da 17 pollici con misure differenti da quelle omologate è praticamente impossibile??? [SM=g27813]



....La dichiarazione di nulla osta del costruttore rilasciato per il singolo veicolo può essere sostituito da apposita comunicazione del DTT con la quale viene consentita l'installazione del pneumatico su determinati tipi di veicoli che, caso per caso, vengono individuati nella stessa comunicazione.

Prova a chiedere in motorizzazione per il tuo specifico modello, la speranza è sempre l'ultima a morire.

Adesso verifico se ci sono procedure agevoli di omologazione del singolo veicolo (tipo quelle dei prototipi unici di alcuni produttori artigiani), ma credo che siano onerose sia per tempo che per denaro.
22/02/2005 09:49

Re: Re: Re: Altre precisazione per l'omologazione di penumatici
Pierof74, ti sarò grato per tutte le informazioni che potrai darmi al riguardo ma potresti spiegarmi cos'è il "DTT"?

Grazie di nuovo per la disponibilità. [SM=x653535]

P.s.: se ti serve la mia domy è il modello '96 immatricolata nel '97 (marzo).[SM=g27836]


Scritto da: pierof74 21/02/2005 17.09


....La dichiarazione di nulla osta del costruttore rilasciato per il singolo veicolo può essere sostituito da apposita comunicazione del DTT con la quale viene consentita l'installazione del pneumatico su determinati tipi di veicoli che, caso per caso, vengono individuati nella stessa comunicazione.

Prova a chiedere in motorizzazione per il tuo specifico modello, la speranza è sempre l'ultima a morire.

Adesso verifico se ci sono procedure agevoli di omologazione del singolo veicolo (tipo quelle dei prototipi unici di alcuni produttori artigiani), ma credo che siano onerose sia per tempo che per denaro.

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22/02/2005 12:50

Re: Re: Re: Re: Altre precisazione per l'omologazione di penumatici

Scritto da: dpaciotti 22/02/2005 9.49
Pierof74, ti sarò grato per tutte le informazioni che potrai darmi al riguardo ma potresti spiegarmi cos'è il "DTT"?

Grazie di nuovo per la disponibilità. [SM=x653535]

P.s.: se ti serve la mia domy è il modello '96 immatricolata nel '97 (marzo).[SM=g27836]




DTT = Dipartimento Trasporti Terrestri
(Ex Motorizzazione Civile)

Sarebbe meglio avere il codice identificativo del modello specifico riportato sulla carta di circolazione per verificare se ci sono circolari riguardo a quel modello.
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23/02/2005 11:52

gomme stradali
Anch'io voglio montare gomme stradali ma la mia carta di circolazione prevede gomme da enduro perchè la mia Dommy è dell'88..... Scusatemi l'ignoranza ma come devo fare???
Ovviamente senza spendere un casino di soldi in carte e scartoffie......
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23/02/2005 17:21

Re: gomme stradali

Scritto da: titto1966 23/02/2005 11.52
Anch'io voglio montare gomme stradali ma la mia carta di circolazione prevede gomme da enduro perchè la mia Dommy è dell'88..... Scusatemi l'ignoranza ma come devo fare???
Ovviamente senza spendere un casino di soldi in carte e scartoffie......



Mando il testo integrale di una circolare DTT sulle equivalenze delle marcature degli pneumatici citata in precedenza.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41


CIRCOLARE N. 103/95

Prot. n. 1808/4150/0 - D.C. IV n. A041
Roma, 31 maggio 1995

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di motoveicoli e ciclomotori: riconoscimento delle marcature equivalenti.


PREMESSE
Le marcature delle caratteristiche tecniche dei pneumatici ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 75, hanno subito varie modificazioni.
Pneumatici identici per dimensioni e prestazioni massime possono recare stampigliate sui propri fianchi, a seconda della data di costruzione, marcature fra di loro diverse.
In occasione della sostituzione dei pneumatici di primo equipaggiamento, le cui marcature sono riportate sul documento di circolazione in conformità alle prescrizioni in vigore all'epoca dell'omologazione del veicolo, si può verificare il caso che pneumatici con marcature di quel tipo non siano più in produzione o non siano più reperibili.
E' anche frequente il caso che sul mercato siano presenti pneumatici che, pur uguali ai precedenti, recano marcature conformi alle nuove prescrizioni, ma formalmente diverse da quelle indicate nel documento di circolazione.
La presente circolare ha lo scopo di:
- chiarire il significato delle marcature riportate sui pneumatici idonei per l'equipaggiamento di motoveicoli e ciclomotori;
- riconoscere l'equivalenza fra marcature "vecchie norme" e marcature "nuove norme", conformi cioé al regolamento ECE/ONU n. 75;
- permettere l'utilizzo di pneumatici corrispondenti;
- esonerare dall'obbligo di aggiornamento del documento di circolazione in tutti quei casi dove l'equivalenza fra marcature "nuove norme" e marcature "vecchie norme" si verifica.


MARCATURE DEI PNEUMATICI
Il Regolamento ECE/ONU n. 75 prescrive che i pneumatici siano identificati mediante la marcatura dei seguenti elementi distintivi:
- il marchio di fabbrica o il nome del costruttore
- la designazione delle dimensioni
- l'indicazione della struttura
- l'indice della capacità di carico
- il simbolo della categoria di velocità
- la lettera V, ovvero "Z", posta all'interno della designazione delle dimensioni, nel caso di idoneità per velocità superiori a 240 Km/h
- la sigla "Tubeless", nel caso di pneumatici idonei per impiego senza camera d'aria
- la sigla "M+S", nel caso di pneumatici per "neve"
- la sigla MST nel caso di pneumatici speciali idonei per impiego misto strada e fuoristrada
- la data di produzione
- il marchio di omologazione.

Le indicazioni da riportare sul prospetto di omologazione del veicolo, con riferimento ai pneumatici ed alle caratteristiche di omologazione dello stesso, sono esclusivamente:
- la designazione delle dimensioni del pneumatico;
- il valore minimo dell'indice della capacità di carico del pneumatico, compatibile con la quota di massa del veicolo gravante sullo stesso;
- il valore minimo del simbolo della categoria di velocità del pneumatico, compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.


EVOLUZIONE DELLE MARCATURE
Marcature "vecchie norme"
Precedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, ed indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 75, il regolamento di esecuzione del Codice della Strada abrogato prescriveva che ciascun pneumatico dovesse essere individuato con indicazioni sulla larghezza nominale della sezione trasversale, sul diametro del cerchio riferito al calettamento e sulla corrispondenza fra la struttura del pneumatico e le sue prestazioni.
"Le marcature dovevano inoltre rispondere a tabelle di unificazione aventi carattere definitivo (tabelle CUNA)".
Queste tabelle CUNA prescrissero, per un certo periodo, che i pneumatici per motoveicoli fossero contraddistinti oltre che dalla designazione delle dimensioni anche dall'indicazione della "classe di velocità" espressa con codici letterali posti all'interno della marcatura delle dimensioni (ad esempio 4.00 S 18, 120/90 H 18, 130/60 VR 16 ...) (si veda la Tabella 1).
Nel caso di pneumatici per ciclomotori la limitazione di velocità di impiego a 50 Km/h era insita nella marcatura CICLOMOTORE che, dipendendo dalla provenienza del pneumatico poteva essere sostituita dalle equivalenti MOPED ovvero CYCLOMOTEUR.
Tale classe di velocità contraddistingueva la velocità massima ammessa, (come indicato nella terza colonna della tabella 3).
L'indicazione della capacità di carico poteva avvenire, nel caso di pneumatici per motoveicoli e ciclomotori, attraverso la definizione di due versioni distinte: la prima, che comprendeva la maggior parte dei pneumatici, era definita "standard" e non riportava marcature particolari; mentre la seconda, che era caratterizzata da capacità di carico e pressione di esercizio più elevate di quelle della versione "standard", era contraddistinta mediante la marcatura aggiuntiva "REINFORCED" ovvero REINF (es.: 4.00 S 18 REINF).
Nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento di motoveicoli a tre o quattro ruote, pneumatici identificati con il suffisso C dopo la designazione delle dimensioni, erano previste invece tre versioni di capacità di carico che erano rispettivamente identificate, in ordine di portate e di pressione di esercizio crescenti, mediante le marcature "PR", ovvero: 4PR, 6PR, 8PR (es.: 4.00-8C 6PR); prassi mantenuta anche dal regolamento ECE/ONU n. 75.
Poteva inoltre essere esplicitata, nel caso di pneumatici di tipo "ribassato", l'indicazione del "rapporto di aspetto" (detto anche "serie" o "ribassamento") indicativo del rapporto nominale tra l'altezza e la larghezza della sezione del pneumatico.



TABELLA 1
ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI
(vecchie norme)

Larghezza nominale rapporto classe di diametro di
di sezione d'aspetto (serie) velocità calettamento

2_ - 16
4.00 S 18
120 /90 H 18
130 /60 VR 16



Marcature "nuove norme"
(in conformità con il regolamento ECE/ONU n. 75)
Le nuove prescrizioni impongono che sui pneumatici siano stampigliate in aggiunta alla designazione delle dimensioni anche:
- l'indicazione, mediante un simbolo letterale ("simbolo della categoria di velocità"), della velocità massima ammessa per l'impiego;
- l'indicazione, mediante un numero ("indice della capacità di carico"), della capacità di carico.

Tali indicazioni devono comparire al di fuori della designazione delle dimensioni, ovvero della marcatura della misura, ad esempio: 2_ - 16 36 J, 4.00-18 64S, 120/90 - 18 65H, ecc. (si veda la Tabella 2).
La marcatura delle "classi di velocità" all'interno della designazione delle dimensioni, è riconosciuta ad identificazione dei tipi di pneumatici per elevatissime prestazioni, cioè idonei per impieghi a velocità superiori a 240 Km/h. In tali casi l'indice della capacità di carico ed il simbolo della categoria di velocità saranno indicati fra parentesi. Inoltre secondo la prassi di origine giapponese potrà essere marchiato sul fianco del pneumatico anche il valore di velocità massima consentito per il pneumatico (es. V260).
In questi casi, in un primo tempo, sarà consentita la marchiatura della sola classe di velocità anche in assenza delle marcature dell'indice di carico e del simbolo della categoria di velocità ed in tal caso varranno le limitazioni di carico e velocità indicate dal costruttore del pneumatico.
Conformemente alla norma ISO 5751 ed al fine di evitare equipaggiamenti promiscui di pneumatici per autovetture e pneumatici per motoveicoli è inoltre invalso l'uso, in alcuni casi, di posporre alla designazione delle dimensioni un suffisso "M/C" (es.: 120/60-16 M/C) per caratterizzare i tipi di pneumatici progettati per impiego esclusivo su motocicli.
I tipi di pneumatico omologati ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 75 recano la stampigliatura del marchio di omologazione ECE seguito dal numero di omologazione

es.: E 3 .....................................



TABELLA 2
ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI
(nuove norme) - esempi

Larghezza rapporto tipo di diametro di indici codice
nominale di di sezione (serie) struttura calettamento di di
sezione [1] carico velocità

2_ - 16 36 J
4.00 - 18 64 S
120 /90 - 16 63 H
130 /60 ZR [2] 16 60 W

[1] la presenza della lettera "R" identifica un pneumatico a struttura radiale, mentre la lettera B identifica un pneumatico a struttura diagonale cinturata (bias belted) ed il trattino -, ovvero la lettera D identifica un pneumatico a struttura diagonale.
[2] la sola indicazione della sigla ZR, priva di indice di carico e di codice di velocità, identifica genericamente l'idoneità all'impiego per velocità superiori a 240 Km/h.


Marcature intermedie
Nei periodi transitori è consentito, per evitare problemi al ricambio dei pneumatici, che le marcature riportate sugli stessi possano essere conformi sia alle nuove prescrizioni che alle precedenti, ovvero che i pneumatici possano contemporaneamente essere marcati sia con la "classe di velocità" posta all'interno della marcatura dimensionale, che con il "codice di velocità" e l'indice di carico posizionati all'esterno di questa (ad esempio 4.00 S 18 64S ove l'indicazione - S - delle vecchie norme, è ribadita dalla indicazione - 64 S - delle nuove norme).

Marcature frazionarie
Tradizionalmente i pneumatici per motoleggere di piccola cilindrata, limitate in velocità inferiori a 100 Km/h erano identificati, alla stessa stregua dei pneumatici per ciclomotori, da una designazione della dimensione mediante codici frazionari (es. 2, 2¼, 2½, 2_, etc.). La successiva indicazione di indici di carico e simbolo della categoria di velocità hanno reso inutile tale distinzione tanto che in molti casi vengono utilizzate marcature di tipo decimale (ad esempio le marcature 2¼-16 e 2.25-16 sono equivalenti) (si veda la tabella 4a).

EQUIVALENZA TRA MARCATURE "VECCHIE NORME" E "NUOVE NORME"
Condizioni di equivalenza
L'equivalenza tra marcature dei pneumatici di tipo "vecchie norme" e "nuove norme" è verificabile, a parità della designazione delle dimensioni, da un confronto delle prestazioni inerenti la velocità massima e la capacità di carico ammissibili per il pneumatico.
I pneumatici marcati secondo le nuove norme hanno una capacità di carico uguale o superiore a quella dei pneumatici marcati secondo le vecchie norme. Pertanto pneumatici standard recanti la marcatura dell'indice della capacità di carico hanno prestazioni uguali o superiori ai tipi "standard" privi di tale marcatura.
Analogamente pneumatici rinforzati recanti la marcatura dell'indice della capacità di carico e la scritta REINFORCED hanno prestazioni uguali o superiori ai tipi vecchie norme marchiati con la sola scritta REINFORCED.
Così pure pneumatici di tipo C a parità di indicazione del simbolo PR hanno prestazioni uguali o superiori ai tipi vecchie norme.
La tabella 3 che segue, illustra la corrispondenza fra la velocità massima ammissibile nel caso di marcatura mediante la "classe di velocità" ("vecchie norme") e quella derivante dalla marcatura "simbolo della categoria di velocità" ("nuove norme").

TABELLA 3.1
Corrispondenza fra "classe di velocità", "velocità massima" e "simbolo della categoria di velocità"

VECCHIE NORME NUOVE NORME
Classe di Tipo Velocità massima Simbolo della categoria
velocità (Km/h) di velocità corrispondente
- CICLOMOTORE [1] 50 B
- 100 - 150 [3] J - P [3]
S, SB 180 S
H, HB, HR 210 H
V, VB, VR Oltre 210 [-]
V, VB, VR 240 V
V, VB, VR Oltre 240 V [2]
ZB, ZR Oltre 240 [-]
ZB, ZR 270 W
ZB, ZR Oltre 270 W [2]

[-] non più ammesso dalle nuove norme
[1] marcatura alternativa MOPED ovvero CYCLOMOTEUR
[2] in questi casi la marcatura dell'indice di carico e del simbolo della categoria di velocità sono posti fra parentesi e si applica il valore di velocità massima certificata dal costruttore del pneumatico.
[3] vedere tabelle 4a-4b




TABELLA 3.2
Corrispondenza fra codice di velocità e velocità di riferimento

Simbolo della Velocità di riferimento
Categoria di Velocità (Km/h)
B 50
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240 [+]
W 270 [+]

[+] Quando il Simbolo della Categoria di Velocità è marcato fra parentesi sul pneumatico, questo può essere impiegato anche a velocità superiori secondo certificazione del fabbricante.

E' importante osservare come simboli delle categorie di velocità successivi forniscano la possibilità di impiego a velocità massime superiori a quelle dei simboli che lo precedono.
Pertanto, pneumatici marcati con il simbolo della categoria di velocità "T" possono essere impiegati, in quanto di livello superiore, in sostituzione di pneumatici marcati con simboli della categoria di velocità S, R, Q ovvero P. Essi tuttavia non sono idonei ad equipaggiare veicoli ove sono prescritti i simboli della categoria di velocità U, H, V o superiori.

Esemplificazioni di equivalenza
Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l'indicazione riportata sui documenti di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della dimensione:
1) I pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella corrispondente (si veda la tabella 3) alla relativa classe di velocità indicata sul documento di circolazione.

Ad esempio: la prescrizione 120/90 S 18 sul documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 S 18 65S, ovvero 120/90 - 18 65S, ovvero 120/90 R 18 65S, ovvero 120/90 - 18M/C 65H, ovvero 120/90 VR 18, ovvero 120/90 ZB 18M/C 66W, ecc.
2) Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 75, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell'indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo.

Ad esempio: la prescrizione 120/90 - 18 65S del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 - 18 66S, ovvero 120/90 - 18M/C 66H, ovvero 120/90 VB 18, ecc.
3) Quando il documento di circolazione riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità relativa a velocità superiori a 210 Km/h (V, VB oppure "VR") è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura della stessa ovvero della classe di velocità superiore (ZB ovvero "ZR"), completata o meno con la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità.

Ad esempio la prescrizione 120/90 V 18 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 ZR 18, ovvero 120/90 - 18 65V se la velocità massima non è superiore a 240 Km/h, ovvero 120/90 VB 18 (65V) V260 se la velocità massima non è superiore a 260 Km/h, ovvero 120/90 ZR 18 65W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 120/90 ZR 18 (65W) V280 se la velocità massima non è superiore a 280 Km/h ecc.
4) Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità "ZR" ovvero ZB è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti, a complemento di questa, la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità.

Ad esempio: la prescrizione 120/90 ZR 18 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 ZR 18 65W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, oppure 120/90 ZR 18 (65W) V290 se la velocità massima non è superiore a 290 Km/h.
5) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S), ovvero pneumatici idonei per impiego su strada e fuori strada contraddistinti dalla marcatura MST, montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "M" (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico.

Ad esempio: la prescrizione 120/90 - 18 66S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il motoveicolo è equipaggiato con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 120/90 - 18 66M M+S, ovvero se consentito in fase di omologazione con pneumatici di tipo strada e fuoristrada recanti marcature del tipo 120/90 - 18 66M MST, ecc.
6) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneuamtici di tipo "REINFORCED", (ovvero REINF) senza specificazione dell'indice della capacità di carico, i pneumatici montati sul veicolo devono recare l'indicazione "REINFORCED" ovvero REINF.

Quando invece la dicitura "REINFORCED", sul documento di circolazione, è completata dalla indicazione di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità valgono le sole prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.
7) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneumatici di tipo "C" per i quali è inoltre indicato un numero di PR (es.: 4.00-8C 6PR), i pneumatici montati sul veicolo devono recare l'indicazione "C" tuttavia possono essere marchiati con un numero di PR superiore.
8) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneumatici con marcatura di tipo frazionario (es.: 2¼-16), i pneumatici montati sul veicolo ovvero sul ciclomotore possono recare una marcatura di tipo decimale (es.: 2.25-16).
9) Quando il documento di circolazione del ciclomotore prevede l'impiego di pneumatici recanti la marcatura "CICLOMOTORE", (ovvero MOPED, ovvero CYCLOMOTEUR), i pneumatici montati sul veicolo possono prescindere da tale marcatura.


CONCLUSIONI: AMMISSIBILITA' DELLE EQUIVALENZE
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell'impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando:
- la marcatura di tipo frazionario (es.: 2¼-16) è equivalente alla marcatura di tipo decimale (es.: 2.25-16);
- la presenza delle lettere "M/C" dopo la designazione delle dimensioni deve essere considerata ininfluente per la verifica di conformità dell'equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di 130/60 - 16 è ammesso 130/60R16 M/C e viceversa);
- la classe di velocità riportata sul pneumatico ("vecchie norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 H 18, 120/90 H 18 66H, 120/90 VR 18, 120/90 VB 18, etc.) (si veda la tabella 3);
- il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico ("nuove norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata o comunque superiore alla velocità massima del veicolo, sia essa espressa mediante una classe di velocità ("vecchie norme") che mediante un simbolo della categoria di velocità, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 - 18 66S, 120/90 - 18 66H, 120/90 VB 18, (66V), 120/90 ZR 18 66W, etc.) (si veda la tabella 3);
- in caso di impiego stagionale di pneuamtici di "tipo neve" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "M" (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S è ammesso 120/90 - 18 66M M+S etc.);
- l'indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S sono ammessi 120/90 - 18 67S, 120/90 - 18 67T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l'indicazione "REINFORCED" ovvero "REINF"; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature "nuove norme".


DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE
E' ammessa la sostituzione dei pneumatici di prima installazione con altri di ricambio aventi marcarture non corrispondenti alle prescrizioni purché ricorrano le condizioni di equivalenza viste ai precedenti punti.
Solo in tali ipotesi non vi è obbligo di aggiornamento del documento di circolazione del veicolo.
La presente circolare annulla e sostituisce la circolare:
- n. 150/89 - D.C. IV n. A057 del 5.10.1989 (1).

IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli

__________
(1) Vedasi "la motorizzazione 1989" pag. 89440.



Allegato alla circ. n. 103/95 del 31.5.1995

TABELLA 4a) - PNEUMATICI con marcatura frazionaria
corrispondenza fra marcature "vecchie norme" e "nuove norme"

Vecchie norme Nuove norme
Designazione della Designazione della misura Indici di carico e
misura [1] [2] simbolo di
velocità [3]

2½-8 Moped 2.50-8 (2½-8) 18 B
2_-9 Moped 2.75-9 (2_-9) 24 B
3-10 Moped 3.00-10 (3-10) 31 B
3-12 Moped 3.00-12 (3-12) 35 B
2¼-14 Moped 2.25-14 (2¼-14) 24 B
2¼-14 2.25-14 (2¼-14) 24 J (35 J)
2½-14 2.50-14 (2 ½-14) 28 J (40 J)
2_-14 Moped 2.75-14 (2_-14) (43 J)
2¼-15 Moped 2.25-15 (2¼-15) 24 J (36 J)
2-16 Moped 2.00-16 (2-16) 20 B
2-16 2.00-16 (2-16) 20 F (31 F)
2¼-16 Moped 2.25-16 (2¼-16) 26 B
2¼-16 2.25-16 (2¼-16) 26 J (38 J)
2½-16 Moped 2.50-16 (2½-16) 31 B
2½-16 2.50-16 (2½-16) 31 J (42 J)
2_-16 2.75-16 (2_-16) 36 J (46 J)
3¼-16 3.25-16 (3¼-16) 44 J
2-17 Moped 2.00-17 (2-17) 22 B
2-17 2.00-17 (2-17) 22 F (31 F)
2¼-17 Moped 2.25-17 (2¼-17) 28 B
2¼-17 2.25-17 (2¼-17) 28 J (39 J)
2½-17 Moped 2.50-17 (2½-17) 33 B
2½-17 2.50-17 (2½-17) 33 J (43 J)
2_-17 2.75-17 (2_-17) 38 J (47 J)
3-17 3.00-17 (3-17) 41 J (51 J)
2-18 Moped 2.00-18 (2-18) 22 B
2-18 2.00-18 (2-18) 22 F
2¼-18 Moped 2.25-18 (2¼-18) 30 B
2¼-18 2.25-18 (2¼-18) 30 J
2½-18 2.50-18 (2½-18) 45 J
3-18 3.00-18 (3-18) 42 J
3¼-18 3.25-18 (3¼-18) 47 J
2-19 Moped 2.00-19 (2-19) 24 B
2-19 2.00-19 (2-19) 24 F
2¼-19 2.25-19 (2¼-19) 30 B
2½-19 2.50-19 (2½-19) 35 J (45 J)


[1] La dicitura "Moped" può essere sostituita da "Ciclomotore" oppure "Cyclomoteur"
[2] Le diciture fra parentesi sono facoltative ed identificano marcature obsolete
[3] I valori posti fra parentesi si riferiscono ai pneumatici marchiati "Reinf"
TABELLA 4b) - PNEUMATICI con marcatura decimale per impiego stradale
corrispondenza fra marcature "vecchie norme" e "nuove norme"


Vecchie norme Nuove norme
Designazione della Designazione della misura Indici di carico e
misura simbolo di
velocità [1] [2]

2.50-8 2.50-8 28 J
3.50-8 3.50-8 46 J
4.00-8 4.00-8 55 J
2.50-9 2.50-9 30 J
2.75-10 2.75-10 37 J
3.00-10 3.00-10 42 J (50 J)
3.50-10 3.50-10 51 J (59 J)
3.00-12 3.00-12 47 J
3.50-12 3.50-12 56 J
2.25-16 2.25-16 31 L
2.50-16 2.50-16 36 L (41 L)
2.75-16 2.75-16 40 P (46 P)
3.00-16 3.00-16 43 P (48 P)
3.25-16 3.25-16 48 P (55 P)
3.50-16 3.50-16 52 P (58 P)
2.25-17 2.25-17 33 L (38 L)
2.50-17 2.50-17 38 L (43 L)
2.75-17 2.75-17 41 P (47 P)
3.00-17 3.00-17 45 P (40 P)
3.25-17 3.25-17 50 P
3.50-17 3.50-17 54 P
2.50-18 2.50-18 40 L (45 L)
2.75-18 2.75-18 42 P (48 P)
3.00-18 3.00-18 47 P (52 P)
3.25-18 3.25-18 52 P (59 P)
3.50-18 3.50-18 56 P (62 P)
4.00-18 4.00-18 64 P (69 P)
2.50-19 2.50-19 41 L
2.75-19 2.75-19 43 P
3.00-19 3.00-19 49 P (54 P)
3.25-19 3.25-19 54 P
3.50-19 3.50-19 57 P
2.50-21 2.50-21 43 L
2.75-21 2.75-21 45 P
3.00-21 3.00-21 51 P


[1] I valori posti fra parentesi si riferiscono ai pneumatici marchiati "Reinf"
[2] Nel caso di pneumatici di tipo strada e fuori strada sostituire il simbolo "P" con il simbolo "M"

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24/02/2005 11:25

gomme stradali
Io monto come da libretto di circolazione le seguenti gomme:
anteriore 90/90 - 21 54 S
posteriore 120/90 - 17 m/c 64 S
La mia cara Hondina Dominator è stata omologata nel lontano luglio 1988.
Adesso vorrei sapere se posso montare delle gomme stradali perchè più leggo le norme sopracitate più vado in tilt forse perchè sono un po' ignorante ma è anche vero che fanno delle leggi molto complicate apposta per indurre i poveri motociclisti all'errore, il più delle volte, involontario, cosicchè in caso di incidenti o altro, le assicurazioni e le forze dell'ordine si aggrappano ad ogni possibile bischerata, si fa per dire, per non pagare il danno o per non darci ragione.
Che sia vero o no io ho conosciuto periti senza scrupoli che appunto approfittavano perfino di un buchetto nella marmitta per non pagare il danno, vi rendete conto???
Comunque sia vorrei, se possibile, avere un bel paio di gomme stradali, che sono più sicure,senza incorrere in possibili infrazioni contro la LEGGE!!!!
Ciao a tutti e un lampeggio continuo da parte mia...

[Modificato da titto1966 24/02/2005 11.32]

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24/02/2005 12:02

Re: gomme stradali

Scritto da: titto1966 24/02/2005 11.25
Io monto come da libretto di circolazione le seguenti gomme:
anteriore 90/90 - 21 54 S
posteriore 120/90 - 17 m/c 64 S



Devi leggere le sigle delle gomme che vuoi montare per sapere se vanno bene nella tua moto, non dovrebbe centrare se sono stradali o meno ma solo le dimensioni, le capacità di carico e la velocità max.

Ovviamente puoi montare gomme di dimensioni compatibili a quelle indicate ma con capacità di carico o velocità superiori a quelle indicate nel tuo libretto (non vice versa).

Prova a mandare le sigle delle gomme che vuoi montare, magari sono marcate diversamente da quello che è scritto nel tuo libretto, ma ne 1989 sono cambiate le marcature delle gomme e potrebbe essere che sono gomme marcate diversamente ma compatibili.

Comunque mi sembra che le marcature che sono indicate nel tuo libretto siano del tipo "nuovo".

anteriore
90/90 = aspetto della sezione della gomma (larghezza/altezza)
21 = dimensioni del cerchio (in pollici)
54 = capacità di carico (212kg)
S = classe di velocità (180Km/h)

posteriore
120/90 = aspetto della sezione della gomma (larghezza/altezza)
17 = dimensioni del cerchio (in pollici)
m/c = gomme adatte solo a motocicli
64 = capacità di carico (280kg)
S = classe di velocità (180Km/h)

[Modificato da pierof74 24/02/2005 12.08]

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24/02/2005 12:32

gomme stradali
Grazie mille, sono molto contento , da quello che ho capito posso montare la Pirelli SPORT Demon 120/90-17M/CTL 64H posteriore e la Pirelli MT 75 F 90/90-21M/CTL 54H FRONT anteriore,volevo sapere anche se posso mettere la Pirelli MT75 130/80-17M/CTL 65H posteriore anche se la misura è un po' diversa.
Grazie mille di cuore e fammi sapere se vanno bene le misure sopracitate...

[Modificato da titto1966 24/02/2005 12.55]

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24/02/2005 12:52

Re: gomme stradali

Scritto da: titto1966 24/02/2005 12.32
grazie mille, sono molto contento , da quello che ho capito posso montare le Pirelli 120/90-17M/CTL 64H SPORTD posteriore e le Pirelli MT 75 F 90/90-21M/CTL 54HFRONT anteriore.
Grazie mille di cuore e fammi sapere se vanno bene le misure sopracitate...



Le dimensioni sono identiche, gli indici di carico sono identici, gli indici di velocità sono superiori (quindi ok).

Direi che le le gomme vadano bene, comunque un gommista è in grado di dirti se le gomme vanno bene quando le vai a comprare.

L'unico dubbio mi viene sulla sigla "M/CTL"... "M/C" vuole dire "solo moto" e viene ignorata (ovviamente non si montano gomme da auto in una moto e vice versa), ma non trovo riferimenti sul codice "TL".

Secondo me è un marchio che in italia non viene utilizzato, oppure un marchio apposto dal produttore per identificare il modello di pneumatico, e non centra niente con l'omologazione.
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24/02/2005 13:01

gomme stradali
Ho leggermente modificato il messaggio precedente.....vedi gomma PIRELLI
130/80-17M/CTL 65H MT75










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24/02/2005 14:54

Re: gomme stradali

Scritto da: titto1966 24/02/2005 13.01
Ho leggermente modificato il messaggio precedente.....vedi gomma PIRELLI
130/80-17M/CTL 65H MT75




130/80 è diverso da 120/90, sono gomme più larghe e più basse, non vengono accettate in fase di revisione o se vieni fermato dalle forze dell'ordine.

Torna ad essere necessario, come per i post di inizio discussione, verifcare se la casa madre concede il nulla osta (e la risposta di Honda mi sembra di aver capito che sia no), oppure verificare se il proprio specifico modello ha già avuto dalla Motorizzazione Civile in precedenza il "permesso" di montare quella misura di gomme.

Serve la sigla identificativa del modello indicata sulla carta di circolazione (non basta NX650), che identifica la pratica di omologazione italiana esatta per il veicolo in questione.

Comunque le speranze sono poche, i casi di ammissibilità di queste variazioni sono rari.

In pratica l'unico modo per ottenere il permesso, il più delle volte, è eseguire una omologazione ex novo della moto (come se si fosse "costruita" una moto diversa), come fanno le case madri quando escono con una nuova moto, ma la pratica è sicuramente brigosa e dispendiosa.

Purtroppo non ho trovato nulla per quanto riguarda questo tipo di omologazioni... ma io continuo a cercare...
25/02/2005 11:54

Re: Re: Re: Re: Re: Altre precisazione per l'omologazione di penumatici

Scritto da: pierof74 22/02/2005 12.50


DTT = Dipartimento Trasporti Terrestri
(Ex Motorizzazione Civile)

Sarebbe meglio avere il codice identificativo del modello specifico riportato sulla carta di circolazione per verificare se ci sono circolari riguardo a quel modello.



Scusa, ma per codice identificativo del modello intendi la lettera dopo la sigla "NX650"?
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