00 24/01/2016 17:56
Ultime novità della regione Piemonte (delibera del 15/01/2016) trovata oggi sul loro sito, ultimo capoverso. Copio ed incollo integralmente:

TASSA AUTOMOBILISTICA: NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L.R. n. 31/2015
La legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 (B.U. n. 52, Supplemento n. 1 del 31/12/2015), porta
significative novità in materia di tassa automobilistica.
 VEICOLI “ECOLOGICI”
1. Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o GPL sin dall’origine:
conservano l’esenzione permanente (“a vita”).
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2. Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL già dotati del dispositivo
per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione
e prima dell’immissione in commercio (e quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica
con l’impianto già installato): l’esenzione quinquennale sostituisce la vecchia esenzione
permanente (“a vita”) e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione;
dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per tali veicoli decorre l’obbligo di
pagamento, ma la tassa, che è comunque calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kilowatt,
indipendentemente dalla categoria euro e della potenza, è ridotta a un quarto per i
veicoli alimentati a GPL e a un quinto per quelli alimentati a gas metano.
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3. Veicoli elettrici o alimentati a gas metano o GPL “trasformati”: continuano a godere
dell’esenzione quinquennale già stabilita dalla previgente normativa, che resta tuttora valida
e a partire dal sesto anno decorre l’obbligo di pagamento. Diversamente da quanto accade
per i veicoli a doppia alimentazione “originaria” (v. punto 1) per questi veicoli si paga
la tassa intera: rispetto al passato, però, la si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per
kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. Questa ulteriore agevolazione
è l’unica novità che riguarda questa categoria di veicoli. I veicoli trasformati di potenza
superiore ai 100 kilowatt continuano a non godere di alcuna agevolazione.
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N.B.: per i veicoli di cui ai precedenti punti 2 e 3 l’entrata in vigore della nuova disciplina è differita
al 1° aprile 2016. Per tutti i veicoli che a quella data avranno già compiuto o compiranno i cinque
anni dalla data di immatricolazione decorrerà l’obbligo di pagamento: seguendo le regole generali
per l’attribuzione della scadenza a seguito dell’uscita da un regime di esenzione, questi veicoli
avranno scadenza marzo e per essi il primo pagamento dovrà essere eseguito entro il mese di
maggio del 2016, mentre per gli anni successivi il pagamento dovrà essere eseguito entro il mese di
aprile.
 VEICOLI STORICI ULTRAVENTENNALI
Per questi veicoli, che fino allo scorso anno godevano di esenzione, l’obbligo di pagamento decorre dal 1°gennaio 2016. La novità consiste nel fatto che i veicoli ultraventennali (che
hanno cioè compiuto i vent’anni dalla data di prima immatricolazione), fino a quando non compiano i trent’anni dalla data di costruzione (non di immatricolazione!) pagheranno la
tassa in misura ridotta del 10 per cento. Tale regola riguarda tutte le autovetture (ma non i veicoli diversi dalle autovetture, come ad esempio gli autocarri e gli autobus) e i motocicli
ultraventennali.