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PARTICOLARITA’

2. LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI

Regola generale:
I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Differenze:
Per i veicoli “ultraventennali” appartenenti a soggetti residenti in Toscana o in Lombardia, la tassa forfetaria annuale è dovuta ugualmente anche per i veicoli non circolanti.
Esempio:
in Lombardia, inoltre, la riduzione è subordinata all’osservanza di particolari condizioni (articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono regole speciali per la scadenza di pagamento (vedere Portale Tributi della Regione Lombardia).

La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli
-€ 10,33 su tutto il territorio nazionale
- € 11,36 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
- € 11,15 per le Marche
- € 11,05 per il Molise
- € 20,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
- € 25,00 per la Toscana


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