OK
come gia' detto in separata sede,io ci saro'
ma ad'un patto
che non ci siano
Additivi negli alimenti: stabilite le dosi massime di impiego
Ministero della Salute, ordinanza 29.01.2010, G.U. 18.02.2010
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Ogni consumatore deve essere portato a conoscenza sull’aggiunta di additivi e miscele di additivi utilizzate nelle preparazioni alimentari e sulla presenza di allergeni.
E’ quanto prevede la recente ordinanza del Ministero della Salute concernente “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010.
L’ordinanza in oggetto arriva dopo le verifiche effettuate dai vari Nuclei Anti Sofisticazione (NAS) presenti sul territorio nazionale in tale ambito.
Tutti coloro che operano nel settore della ristorazione, pertanto, avranno l’obbligo (l’ordinanza ha validità fino alla data del 31 dicembre 2010)di assicurare una corretta e adeguata informazione ai consumatori; informazioni che dovranno essere immediatamente rese disponibili a richiesta dell’Autorità sanitaria.
In base a quanto prevede l’ordinanza gli operatori del settore avranno il divieto di:
detenere e impiegare sostanze in forma gassosa, ad eccezione degli additivi alimentari per i quali non sono previste dosi massime, ferme restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
detenere e impiegare additivi e miscele di additivi alimentari, per i quali la normativa vigente ha stabilito dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.
L’utilizzo e l’impiego degli additivi e delle loro miscele (per cui la vigente normativa non ha stabilito dosi massime) viene assoggettato al rispetto della Reg. CE 852 del 2004 e all’obbligo di informazione del consumatore.
CHE IL LOCALE ABBIA:
Art. 24 (L)
Certificato di agibilità
(regio decreto 27 luglio 1934
, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
SI nota che sono amico del Galoppa?
[Modificato da CIRODOMINATOR 28/10/2010 01:07]