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Incidente da ubriaco, moto sottoposta a sequestro. Per quanto?

Ultimo Aggiornamento: 01/09/2020 17:59
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14/05/2010 09:42

Re:
orKo555, 12/05/2010 23.47:

Credo di aver epurato quanto basta, ora se vogliamo continuare la discussione cerchiamo di farlo nel modo corretto.

Orko



COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI EBBREZZA?

Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO).
L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.


COSA ACCADE DOPO?

Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra citate.

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del Comma 2 ovvero in caso di tasso alcolico superiore a 1,50 gr/l, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.


NOVITA’ IN CASO DI TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GR/L

Per tutti coloro che si mettono alla guida con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.


COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO?

Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.


CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).


COMPORTAMENTI RECIDIVI

Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186.

E’ prevista la revoca della patente di guida.

CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI

Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

IN CASO DI INCIDENTI STRADALI

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

GIUDIZIO

Le cause per le lesioni provocate dalla guida in stato di ebbrezza sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.


www.alcolino.it/pdf/legge_15-Luglio-2009%20n.94.pdf

www.alcolino.it/pdf/DL_23052008.pdf





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Sandro, Duca 888 Sp4 "BARNSTORMER"
Multistrada 1000 (1100 lievemente taroccata) "MANFRED III"
Honda Dominator '89 "POSTATOMICO"

Presidente del club PPCSP
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"Mi rendo conto di essere crudo e spiacevole,
ma non siamo quì per fare balletti da salotto,
ne per sentire racconti di favole"

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