Scritto da: dominix76 21/06/2007 12.08
Ciao ragazzi, qualcuno sa spiegarmi come funziona?Cosa è vietato e cosa è permesso...ecc
Era una domanda che non mi ero mai posto,ma leggendo della associazione fuoristradisti mi è sorto il dubbio.
Marco
Ciao Marco,
in Italia il fuoristrada è vietato dalle leggi regionali o comunali.Quello che stai chiedendo è molto difficile spiegarlo in breve. Soppratutto se bazzichi il Piacentino e l'oltrepò pavese ti fanno dei culi incredibili.
Ti cito questa legge:
In Emilia Romagna di solito se ti fermano ti fanno il verbale per la l.r. 81 e 82
NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE (emilia romagna)
Art. 81
(Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali
e sulla viabilità poderale edinterpoderale)
Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consen152
tito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale
occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica,
per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari
ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.
La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l’apposizione
di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte
dell’Ente territoriale competente.
Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai
commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali,
sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed
indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall’Ente delegato
in materia forestale.
Sulla viabilità forestale l’attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi
genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata
dell’evento agonistico.
Fermo restando l’obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti
norme in materia, quest’ ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale,
dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell’Ente delegato, che
esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:
a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara;
b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
c) programma della manifestazione;
d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.
L’autorizzazione, che non potrà riguardare l’apertura di nuovi tracciati ed
avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all’Ente delegato,
al Coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni
atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione,
nonchè la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali
ripristini e delle ordinarie manutenzioni.
La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali
danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti
nella misura pari al costo del ripristino.
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi,
il divieto è assoluto.
Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 della
L. n. 950/1967.
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Art. 82
(Transito di veicoli a motore fuori strada)
Al fine di evitare l’innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione
ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore
nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo
le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma
dell’art. 81.
È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni
di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.
Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree
appositamente predisposte ed attrezzate.
Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 della
L. n. 950/1967.