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tagliando provvisorio assicurazione

Ultimo Aggiornamento: 21/03/2011 21:27
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21/03/2011 12:00

Re: Re: Re:
orKo555, 21/03/2011 00.48:




Mi dite dov'è scritto?

Art. 11
(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti
provvisoriamente equipollenti)
1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il
contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, 7
contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il
termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a
distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del
contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al
certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della
rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa
mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati
provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la
dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione,
anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del
bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del
premio o della rata di premio.................................................


Datemi una legge o un articolo successivi a quella postata da me dove si dica il contrario.
A me sembra chiara, aggiungo che sono arrivato alla legge in oggetto attraverso un sito di consumatori e di assicurazioni.
Ora o portate ad esempio articoli di legge e non prassi consolidata o non ne usciamo.
Ciao Orko




orko

quando ti fermano i Carabinieri Polizia Di Stato Polizia Locale ecc ecc
applicano in primis il C.d.s.
e come successo a rommel64

successivamente alla telefonata,

" hanno il potere di risalire
tramite la targa se il l'autoveicolo o il motociclo risulta coperto
di polizza assicurativa"

gli hanno appioppato l'art. 180 del Codice Della Strada
perchè non aveva con se l'originale del tagliando della polizza ass.
"ma cmq il motociclo risultava coperto"

se la polizza non risultava attiva e quindi scoperto

avrebbero provveduto al sequestro/fermo del mezzo
eventuali provvedienti e segnalazione del c.d.s e del C.p.

gli articoli che hai postato tu
fanno parte del Codice delle Assicurazioni
sulla strada vige il Codice della Strada [SM=x653536]

se vuoi te ne invio una copia [SM=g27828]
[Modificato da Peppemix 21/03/2011 12:01]


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