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tagliando provvisorio assicurazione

Ultimo Aggiornamento: 21/03/2011 21:27
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20/03/2011 19:18

Re:
orKo555, 20/03/2011 19.02:

Dipende da quanti giorni sono passati dalla stipula del contratto o dalla scadenza, leggi qui e non ascoltare il Peppenazionale [SM=g27828]

REGOLAMENTO N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, DEL
CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV
(PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE

............................................................................................

Art. 11
(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti
provvisoriamente equipollenti)
1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il
contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, 7
contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il
termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a
distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del
contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al
certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della
rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa
mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati
provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la
dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione,
anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del
bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del
premio o della rata di premio.................................................


Art. 12
(Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno)
1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato
del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati,
siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a
distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del
contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di
quest’ultimo.

LINK PDF


Quindi secondo te la posso contestare?




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