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Pagamento bollo moto storica (storia fantozziana)

Ultimo Aggiornamento: 20/02/2020 16:57
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Dominatore
04/02/2020 18:44

Il post di apertura di Claudio, oltre ad essere un legittimo sfogo, è stato per me anche motivo di approfondimento perché c’erano alcune cose che nel suo racconto non mi convincevano. Per dirne una, in Veneto la tassa di CIRCOLAZIONE la paghi solo se il veicolo circola ed è pari a € 11,36.

Il consiglio che mi sento di dare ai possessori di Dominator, ormai prossimi al raggiungimento dei 30 anni di vita, è quello di verificare la propria legislazione regionale sul tema dei veicoli ultratrentennali che sono diversi dai cosiddetti veicoli storici (nel senso che un veicolo può avere più di 30 anni e quindi essere definito VECCHIO ma non storico).

Partiamo da un concetto base: in tema di tasse automobilistiche (possesso e circolazione), la competenza è della Regione di residenza del proprietario del veicolo.

Nel caso specifico di Claudio ho potuto apprendere che la Regione Lombardia ha voluto complicare leggermente le cose.

Da qui in poi sarò un po’ tecnico e, per semplicità discorsiva, ometterò alcuni aspetti sperando che non vadano a generare ulteriori dubbi. La materia è ostica perché disciplinata sia a livello nazionale che regionale.

Tralasciando tutte le altre questioni che qui non ci interessano, andiamo a discutere di due categorie di veicoli:
- quelli che hanno da 20 a 30 anni;
- quelli che hanno oltre 30 anni.

Questa distinzione risale all’anno 2000 (Legge 342) art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli): 1. (VEICOLI TRENTENNALI) Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil club Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. (VEICOLI STORICI) L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

IN SINTESI come era (fino al 2014):
- hai un veicolo che ha più di 30 anni? = non paghi più la tassa di possesso e se decidi di utilizzarlo paghi una tassa di circolazione di X per le auto e di Y per le moto;
- hai un veicolo che ha più di venti anni e ASI o FMI lo hanno iscritto nel loro elenco annuale perché riveste un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume = non paghi più la tassa di possesso e se decidi di utilizzarlo paghi una tassa di circolazione di X per le auto e di Y per le moto.

1^ MODIFICA. Con la finanziaria per il 2015 (legge 190 del 2014 – verificate voi qual’era il governo che c’ha fatto il regalino) con l’art. 1, comma 666, hanno abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 63 prima citato. In sostanza:
- hai un veicolo che ha più di 30 anni? = resta come prima, non paghi la tassa di possesso;
- hai un veicolo che ha più di venti anni e ASI o FMI lo hanno iscritto nel loro elenco annuale perché riveste un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume = paghi la tassa di possesso (bollo) come se lo avessi appena preso dal concessionario.

2^ MODIFICA. Con la finanziaria per il 2019 (legge 148 del 2018 – verificate voi qual’era il governo che c’ha fatto il contentino) con l’art. 1, comma 1048, hanno aggiunto al famoso art. 63 i commi 1 bis e 1 ter:
((1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. 1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019)).

In sostanza:
- hai un veicolo che ha più di 30 anni? = resta tutto come prima, non paghi la tassa di possesso;
- hai un veicolo che ha più di venti anni e fino a 29 = devi procurarti il certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI o FMI lo devi far trascrivere sulla carta di circolazione, paghi la tassa di possesso ridotta a metà.


In Lombardia le cose funzionano in modo diverso. La disciplina sta scritta all’art. 48 della Legge Regionale nr. 10 del 2003, modificata dall’art. 5 della Legge Regionale nr. 12 del 2018. In sostanza e se ho capito bene:
- sei lombardo e hai un veicolo che ha più di 30 anni? = lo devi comunicare alla Regione e sei esente dal pagamento della tassa di possesso (c’è un apposito modulo che si trova QUI ) paghi però la tassa di circolazione di 30,00 per le auto e di 20,00 per le moto e se non ho capito male la paghi pure se non circoli;
- sei lombardo e hai un veicolo che ha più di venti anni e fino a 29 = sei esente dal pagamento della tassa automobilistica purchè ti sia procurato il certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI o FMI e lo hai fatto trascrivere sulla carta di circolazione. (Questa opzione che è valida dal 2004 e non ha subito nel tempo altre modifiche, a mio parere penso vada riscritta perché è in contrasto con la norma nazionale).

ULTIMO CAPITOLO I CONTROLLI SU STRADA

A Claudio hanno detto che per la tassa di circolazione gli unici che possono fare la contravvenzione sono quelli della Guardia di Finanza.

Per farla breve: se non paghi la tassa di circolazione commetti una violazione di carattere tributario di solito punite con “sanzione amministrativa”. Sul tema in materia di accertamento e liquidazione della violazione si applicano generalmente le regole previste per la tassa di possesso (bollo). I vari raccordi normativi rimandano al Decreto Legislativo 472/97 secondo il quale “La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”.

Quindi la competenza è delle Regioni, che non fanno controlli su strada, e della Guardia di Finanza che ha poteri di polizia tributaria.

Però siccome siamo in Italia, se ti fermano gli altri (CC. PS, PL) non te la passi liscia perché con l’art. 19 della Legge 413/91, è stato aggiunto un pezzettino all’art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73: “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

In parole povere: “te gà ciavà” lo stesso.


Per concludere, sul tema tasse automobilistiche e particolari tipologie di veicoli, è opportuno aggiornarsi verificando cosa abbia previsto la propria Regione di residenza. Quel che vale per la Lombardia non vale per il Veneto (che mi sembra in linea con altre regioni d’Italia).

Se ho scritto una marea di cagate chiedo scusa.



Honda NX650 Dominator - RD02 / 1993
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