Il Maffio, 29/11/2014 22:11:
Qui scoperchi il vaso di Pandora .... diciamo che in caso di incidente o controllo delle forze dell ordine , controllare la corrispondenza tra libretto e moto è la prima cosa .... poi .... io teoricamente ho tutto omologato e riportato a libretto ... anche lo scarico Arrow è omologato .... certo che se vanno a vedere la scheda tecnica della NX650 e guardano la mia moto ....
... pero' tutto cio che c e scritto nel mio libretto e' riscontrabile sulla moto ...
Poi non aggiungo altro altrimenti scateno il forum
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Anzitutto, l’art. 78/3 prevede 3 distinte ipotesi , descrive analiticamente tre fattispecie alle quali ricollega la sanzione e non opera nessun rinvio ad altre norme, né tantomeno ad appendici di sorta. Il dubbio sorge dal richiamo ai documenti “certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione…”
Ora, soffermiamoci un attimo sul periodo: “… al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione O di approvazione E nella carta di circolazione…”
Il legislatore non mette mai le congiunzioni a caso: quella E significa che sono sanzionate col 3° comma del 78 solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi d’equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) anche nella carta di circolazione. portatarga2td
E’ il caso, ad esempio, dell’elaborazione fisica del propulsore o della sostituzione/rimappatura della centralina, che regalano al motore una manciata di cavalli e variano il numero di giri e il regime di coppia massima; di pneumatici di misura diversa da quella ammessa, che è riportata appunto sulla CdC , ma senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova dopo l’installazione e quindi in assenza di certificato di approvazione.
Una riprova la desumiamo dallo stesso titolo dell’art. 78: “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”. Infatti l’art. 78, 4° c. prevede la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per il suo aggiornamento. La cosa ha evidentemente un senso solo per quelle modifiche che riguardino caratteristiche costruttive riportate sulla cdc, sulla quale dovrà essere apposta annotazione di approvazione.
E RASSEGNATEVI in ITALIA non avverrà mai .
Il tutto in sintesi , se ti beccano ti ritirano la patente e sottopongono la moto a sequestro .
dura lex sed lex .
Q
[Modificato da quartomoro 02/12/2014 19:19]
....O COLAS !
....O FRANGHES !
..O TI CHE BOGAS DAE BUTTONES !