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moto di interesse storico: esenzione bollo per tutti

Ultimo Aggiornamento: 05/06/2019 18:55
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Cinquantino
06/12/2015 08:06

Circolare REGIONE PIEMONTE BU43 29/10/2015
Non mi sembra che sia già stata divulgata, (se lo fosse prego gli amministratori di eliminare il messaggio) ma riporto integralmente la circolare con cui è definitivo che dal 1° gennaio 2016, in Piemonte, si paga la tassa di possesso e non il bollo di circolazione per i veicoli con meno di 30 anni anche se iscritti ad un registro storico.

REGIONE PIEMONTE BU43 29/10/2015
Circolare del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 5/BPE
Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2015): modificazioni in materia di tasse automobilistiche.
L’articolo 13 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2015) ha introdotto alcune significative modificazioni alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, in materia di tasse automobilistiche. In particolare: a) il comma 1 modifica la lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 5, al fine di specificare che l’esenzione quinquennale prevista per i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, spetta una volta soltanto limitatamente alla prima installazione; b) il comma 2 aggiunge all’articolo 5 il comma 2 bis, e pertanto dispone che il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, in altre parole il provvedimento universalmente noto come fermo amministrativo, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria; c) i commi 3 e 4 abrogano il comma 2 e adeguano il comma 3 dell’articolo 8, ottenendo così l’effetto di sopprimere l’esenzione finora accordata dalla legge ai veicoli storici che hanno compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione ma non ancora i trenta dalla data di costruzione. Le norme sopra ricordate, essendo di per sé sufficientemente esplicite, non necessitano di particolari chiarimenti. La prima riguarda una disciplina che, essendo almeno apparentemente incompleta, negli scorsi anni ha comportato ambigue e strumentali interpretazioni finalizzate a trasformare di fatto, attraverso comportamenti a ciò indirizzati, un’esenzione temporanea, e che il legislatore ha chiaramente voluto che fosse temporanea, in permanente. La seconda, che si accompagna ad analoghe iniziative legislative poste in essere da altre Regioni, intende mettere fine ad un’interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale dispone che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei pubblici registri, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Dal che chi si trovava a subire un provvedimento cautelare per non aver pagato dei tributi si avvantaggiava della legittimazione a non pagarne un altro. La terza non costituisce altro che l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello di fonte statale, che già sin dallo scorso anno ha soppresso l’agevolazione mantenendo in vita per la legge dello Stato, così come d’ora in poi sarà anche per quella della Regione, la sola esenzione – automatica per i veicoli per i quali è applicabile e non soggetta, come lo era quella ormai soppressa, ad alcuna restrizione – per i veicoli ultratrentennali. Si pone viceversa il problema di definire, in relazione alla natura delle norme in esame ed ai principi generali dell’ordinamento, il limite temporale della loro entrata in vigore. Occorre pertanto, a tal fine, distinguere la prima, che è puramente complementare e integrativa di una norma già esistente e che, così completata, continuerà ad esistere, dalle altre due, che sono invece idonee ad innovare significativamente e a trasformare in senso più oneroso per i contribuenti, in termini di maggiore o nuovo aggravio tributario, i rapporti giuridici in essere e quelli futuri. La norma relativa all’esenzione quinquennale per i veicoli su cui è installato l’impianto di alimentazione a GPL o a metano, pertanto, deve considerarsi già in vigore sin dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, avvenuta il 18 maggio 2015, e quindi dal 2 giugno 2015. Le altre due, invece, ovvero quella relativa al fermo amministrativo e l’altra riguardante l’esenzione per i veicoli ultraventennali, sono soggette alle limitazioni di efficacia temporale di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, che rappresenta principio generale e quindi inderogabile dell’ordinamento della Repubblica, per cui entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.
Visto: L’Assessore al Bilancio e Finanze Sergio Chiamparino
Aldo Reschigna

Con buona pace di tutti ma va F@@ C@@@ [SM=x653549] [SM=x653558] [SM=x653558]
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